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Sentenza — n. 5532/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention measure aggravation due to lack of logical error in trial court's fact-finding.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5532/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to aggravate the defendant's precautionary measure from home detention to prison custody. The defendant argued the trial court illogically overvalued uncertain police records while undervaluing certain evidence regarding the subjects' lack of criminal history. The court ruled that assessing the gravity of the violation is the trial judge's exclusive domain, provided the reasoning is adequate and logical, which it found to be in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 276 cod. proc. pen.; Art. 310 cod. proc. pen.: The judge's discretion in aggravating precautionary measures for violations is not subject to cassation review if the factual assessment is logical and adequately motivated, as the evaluation of the violation's gravity remains within the trial court's exclusive competence.

Parole chiave

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precautionary measures aggravation home detention to prison trial court discretion logical motivation requirement cassation inadmissibility police records valuation factual assessment review aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 276 cod. proc. pen.
proposto nell'interesse di Scalise Alessandro avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, con la quale era stata sostituita, ai sensi dell'art. 276 cod.proc.pen., la misura degli arresti domiciliari, in esecuzione, con quella della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art.
Art. 310 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 26/09/2024 del Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod.
Art. 94 cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
art. 310 cod.proc.pen
Con ordinanza del 26/09/2024 del Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen.
art. 276 cod.proc.pen
proposto nell'interesse di Scalise Alessandro avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, con la quale era stata sostituita, ai sensi dell'art. 276 cod.proc.pen., la misura degli arresti domiciliari, in esecuzione, con quella della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'albenzio
Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, Leonardi
Sez.5 n.36060 del 09/10/2020
Sez. 2, n. 3629 del 18/8/1994
280036 - 01; Sez. 2, n. 3629 del 18/8/1994, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Scalise Alessandro, nato a Napoli il 08/02/1992 avverso l'ordinanza del 26/09/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/09/2024 del Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto nell'interesse di Scalise Alessandro avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, con la quale era stata sostituita, ai sensi dell'art. 276 cod.proc.pen., la misura degli arresti domiciliari, in esecuzione, con quella della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Scalise Alessandro, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce travisamento della prova e motivazione apparente. Il ricorrente deduce che il Tribunale aveva giustificato l'aggravamento della misura cautelare, sul travisamento della prova dei pregiudizi di polizia dei soggetti rinvenuti nel luogo della cautela della Scalise, controbilanciato dalla esibizione di dati certi provenienti dai rituali penali e pendenti dei medesimi soggetti e dalle giustificazioni, anche di natura parentale, che avevano causato la trasgressione; la motivazione, quindi, era illogica perché aveva sopravvalutato un dato incerto (i ritenuti precedenti di polizia) e ne aveva svalutato uno certo (la sostanziale incensuratezza dei soggetti). Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Va osservato, in premessa, che, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'albenzio, Rv. 275040); la previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260).

2. Nella specie, il Tribunale ha fondato l'aggravamento della misura sulla pluralità di violazioni (veniva accertata la presenza di tre soggetti all'interno dell'abitazione dello Scalise, provenienti da una diversa regione, senza essere stati autorizzati all'accesso) e sulla circostanza che tali violazioni si erano concretizzate in contatti con persone gravate da precedenti di polizia (per violazioni, penali ed amministrative, in materia di stupefacenti); da tanto è stata tratta la valutazione dell'inidoneità della misura degli arresti domiciliari a far fronte al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede.

Trattasi di apprezzamento di fatto immune da censure di manifesta illogicità, e, dunque, insindacabile in sede di legittimità. Va richiamato il consolidato principio di diritto, che va qui ribadito, secondo cui, in tema di aggravamento delle misure cautelari per la violazione alle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez.5 n.36060 del 09/10/2020, Rv. 280036 - 01; Sez. 2, n. 3629 del 18/8/1994, Rv. 201400).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co.