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Sentenza — n. 5528/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, citing lack of new facts for bail review under Art. 299 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5528/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being generic, rejecting the defendant's arguments regarding the length of detention and the choice of bail measure. The court held that a concrete reassessment of preventive needs under Article 299 of the Code of Criminal Procedure requires new factual circumstances, not merely the passage of time. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 299 cod. proc. pen.; Art. 274 cod. proc. pen.: A review of preventive measures requires new factual circumstances demonstrating changed needs; generic complaints about time elapsed or prior precedent do not suffice to invalidate the lower court's decision.

Parole chiave

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preventive measures review new factual circumstances generic appeal inadmissibility custody in prison Article 299 Code of Criminal Procedure detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Va ricordato che la valutazione di pericolosità concreta ed attuale richiesta dall'art. 274, comma 1, lett.
Art. 299 cod. proc. pen.
c), da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez.
Art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Si rammenta, inoltre, che, come affermato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 94 cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
art. 310 cod. proc. pen
Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Firenze, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Ali Ben Naceur avverso le ordinanze emesse il 17 maggio 2024 e il 4 luglio 2024, dal G.i.p.
art. 299 cod. proc. pen
Si è, difatti, affermato che, in tema di misure cautelari personali, la disciplina prevista dall'art. 299 cod. proc. pen.
art. 292 cod. proc. pen
Si rammenta, inoltre, che, come affermato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., comma 1, lett.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37527 del 21/06/2017, Sciacovelli
Sez. 4, n. 37527 del 21/06/2017, Sciacovelli, Rv.
Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro
ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv.
Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli
278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv.
Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ben Naceur Ali, nato in Tunisia il 29/07/1983 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 del Tribunale della libertà di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Firenze, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Ali Ben Naceur avverso le ordinanze emesse il 17 maggio 2024 e il 4 luglio 2024, dal G.i.p. del Tribunale di Livorno, le quali avevano respinto le istanze di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, misura disposta in relazione alla detenzione, a fine di spaccio, di circa gr. 50 di cocaina e di oltre kg. due di hashish, nonché al delitto di resistenza a pubblica ufficiale, fatti per i quali, all'esito del giudizio abbreviato, il ricorrente è stato condannato alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione.

2. Avverso l'indicato provvedimento, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e al criterio di scelta della misura applicata, considerando sia la risalenza nel tempo dell'unico precedente, commesso nel 2015, sia il periodo trascorso dall'applicazione della misura.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico.

4. Va ricordato che la valutazione di pericolosità concreta ed attuale richiesta dall'art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. deve essere espressa in sede di applicazione della misura, e può essere sottoposta a rivalutazione solo ove emergano nuove condizioni di fatto, che consentano di modificare le conclusioni sulla permanenza e l'intensità dell'esigenza cautelare. Oltre che sulla collocazione della norma nell'ambito delle disposizioni generali in tema di applicabilità della misura, una conclusione del genere poggia sulla previsione dell'art. 299 cod. proc. pen., che impone la revoca o la sostituzione della misura la rivisitazione degli elementi legittimanti il provvedimento in presenza di nuove risultanze che attestino la mancanza o la modifica delle esigenze cautelari.

Si è, difatti, affermato che, in tema di misure cautelari personali, la disciplina prevista dall'art. 299 cod. proc. pen. sulla revoca e sostituzione della misura, impone la costante verifica della perdurante legittimità delle restrizioni personali attraverso un costante adeguamento dello status libertatis, a seguito di fatti sopravvenuti ovvero per eventuali modifiche della situazione processuale o dei presupposti e condizioni di legge, nonché per fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice (da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 37527 del 21/06/2017, Sciacovelli, Rv. 270795).

5. Si rammenta, inoltre, che, come affermato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567). Di conseguenza, il mero decorso del tempo, se non accompagnato da fatti sopravvenuti, non è elemento di per sé solo rilevante ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari, perché la valenza di tale fattore si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa (da ultimo, Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866).

6. Nel caso in esame, non solo il ricorrente non ha indicato alcun fatto sopravvenuto, diverso dal periodo di carcerazione subita, che consenta di ritenere affievolito in quadro cautelare, ma il tribunale ha ribadito la permanenza del pericolo di recidivanza, in considerazione della notevole quantità di sostanza stupefacente detenuta, denotante l'inserimento dell'indagato in un importante circuito criminale, e dei precedenti penali specifici: pericolo ritenuto non fronteggiabile con la misura degli arresti domiciliari in considerazione di una pregressa condanna per il delitto di evasione. A fronte di tale motivazione, le censure difensive si rilevano del tutto generiche, e, quindi, non superano il vaglio di ammissibilità.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma