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Sentenza — n. 5527/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's withdrawal following lower court's bail substitution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5527/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant withdrew the request after the lower court substituted prison custody with home detention. The applicant argued for stricter measures based on drug possession and recidivism risks, but the Public Prosecutor requested inadmissibility. The Court ruled that the withdrawal due to a change in the lower court's decision rendered the appeal moot, thus dismissing it without awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant withdraws it due to a subsequent change in the lower court's decision that removes the interest in the decision, as this does not constitute a loss of the case.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility withdrawal of appeal subsequent change of decision lack of interest in decision home detention substitution preliminary ruling costs of proceedings recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Avverso l'indicato provvedimento, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
in relazione all'art. 274, comma 1, lett.
Art. 275, commi 1 e 2 c.p.p.
in relazione all'art. 275, commi 1 e 2, cod.
art. 310 cod. proc. pen
Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Claudio Isopo avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti
Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puja
286244; ,Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puja, Rv.
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi
282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Isopo Claudio, nato a Roma il 26/09/1965 avverso l'ordinanza del 18/09/2024 del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. /4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Claudio Isopo avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Velletri, la quale aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, misura disposta in relazione all'introduzione, nella casa circondariale di Velletri - avendovi l'Isopo libero accesso in quanto infermiere professionale -, di gr. 305,51 di cocaina e di gr. 436,93 di hashish. In Velletri il 12 marzo 2024.

2. Avverso l'indicato provvedimento, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e). cod. proc. pen. in relazione all'art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidivanza, ravvisata con motivazione del tutto insufficiente siccome frutto di travisamento della prova, nonché la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e). cod. proc. pen. in relazione all'art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., laddove il Tribunale ha ritenuto che la misura della custodia in carcere sia l'unica idonea a preservare le esigenze cautelari. Rappresenta il difensore che il Tribunale ha omesso ogni valutazione in merito al contenuto dell'interrogatorio reso dall'Isopo il 14 maggio 2024, ciò che si traduce in un travisamento per omissione, dato che il Tribunale ha fatto riferimento a un precedente interrogatorio; l'omessa valutazione di tale atto ha perciò impedito di verificare l'idoneità e la proporzionalità della misura cautelare.

3. Con atto depositato in data odierna, il difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto, con ordinanza del 20 dicembre 2024, il G.i.p. del Tribunale di Velletri ha disposto, nei confronti dell'Isopo, la sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con obbligo di "braccialetto elettronico". Di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Va, infine, rilevato che, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (ex multis, tra le più recenti, cfr. Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244; ,Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puja, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r