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Sentenza — n. 5518/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention measures for drug trafficking suspect based on current criminal risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5518/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giovanni Di Pietro's appeal against the Regional Court's refusal to revoke his travel ban and reporting obligations. The appellant argued that his restrictions were excessive given his long residence in Argentina and the age of the underlying charges, while the prosecution emphasized his role as a drug trafficking intermediary and prior flight attempts. The court upheld the detention measures, ruling that the suspect's current involvement in a transnational criminal organization and history of evading justice justified the limitations on his movement.

Regesto Legislator

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Art. 274 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; Art. 2 CEDU: The court established that preventive measures remain lawful and necessary when the suspect's current criminal activity and history of evasion demonstrate a concrete risk of flight and social danger, overriding arguments based on the passage of time or alternative execution locations not provided by law.

Parole chiave

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preventive detention measures drug trafficking organization risk of flight assessment transnational criminal activity travel ban validity procedural law appeal custodial measures review divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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Art. 274 cod. proc. pen.
Il ricorrente articola un solo motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 274 cod. proc. pen., 111 Cost., 2 CEDU.
Art. 111 Cost.
Art. 2 CEDU
del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta volta alla revoca delle misure ai sensi dell'art. 281 e 282 cod.
Art. 281 cod. proc. pen.
del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta volta alla revoca delle misure ai sensi dell'art. 281 e 282 cod.
Art. 282 cod. proc. pen.
Art. 307 cod. proc. pen.
Arrestato il 21 luglio 2020, era stata dichiarata ilinefficace la misura custodiale ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen. e gli era stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
Il ricorrente articola un solo motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 274 cod. proc. pen., 111 Cost., 2 CEDU.
art. 307 cod. proc. pen
Arrestato il 21 luglio 2020, era stata dichiarata ilinefficace la misura custodiale ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso di Di Pietro Giovanni, nato a Roma il 24/06/1956, avverso l'ordinanza in data 02/07/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 2 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello presentato da Giovanni Di Pietro avverso l'ordinanza in data 30 maggio 2024 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta volta alla revoca delle misure ai sensi dell'art. 281 e 282 cod. proc. pen. o in subordine alla revoca della misura del divieto di espatrio, con autorizzazione a eseguire a Buenos Aires la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Il ricorrente articola un solo motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 274 cod. proc. pen., 111 Cost., 2 CEDU. Lamenta in particolare la limitazione della sua circolazione e del suo rientro in Argentina solo per il precedente di oltre quarant'anni prima allorché si era sottratto all'esecuzione della pena irrogata dal Tribunale di Catania, tornandosene in Argentina ove risiedeva stabilmente. Precisa che le misure cautelari in corso erano correlate a una condanna non definitiva che si poteva eseguire dopo l'esperimento della procedura di estradizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha ricostruito in fatto che in data 18 novembre 2019 il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato a Giovanni Di Pietro, alias Massimo Pertini, la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui agli art. 74, commi 1, 2, 3, d.P.R. n. 309 del 1990, 61-bis e 416-bis.1 cod. pen. Il Di Pietro, referente dell'organizzazione transnazionale del clan Bellocco di Rosarno, dedito al traffico di stupefacenti, e intermediario dei calabresi per i traffici con l'America Latina, risiedeva da anni in Argentina e si era già sottratto all'esecuzione della condanna definitiva alla pena di 30 anni di reclusione per sequestro a scopo di estorsione con morte del sequestrato.

Arrestato il 21 luglio 2020, era stata dichiarata ilinefficace la misura custodiale ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen. e gli era stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tale misura era stata eseguita il 28 settembre 2022 al momento dell'ingresso in Italia, ma era stata subito trasgredita, per cui era stata rafforzata con la misura aggiuntiva del divieto di espatrio. Il ricorrente, che ha riportato una condanna ad anni nove di reclusione, deduce l'assenza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, perché i fatti erano risalenti, era ritornato spontaneamente in Italia, e la pregressa violazione era stata lieve.

Il Tribunale, con adeguata valutazione, ha invece ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari perché il ricorrente era gravemente indiziato di essere il referente in America Latina per l'acquisto di stupefacenti e perché era "in possesso di un rilevante bagaglio conoscitivo relativo a porti, navi, operazioni scarico della droga, prezzi', a riprova del perdurante inserimento in contesti criminali dediti al narcotraffico, ma anche di rapporti di un certo tipo in Argentina, visto che aveva consegnato a un sodale la documentazione relativa alla pendenza colà di un procedimento a suo carico.

Pertanto, non illogicamente ha ritenuto recessivo il dato del decorso del tempo rispetto alla contestazione del reato associativo che si protrae all'attualità e anzi al cospetto di un'organizzazione transnazionale operante tra la Calabria e l'America latina. , 2 L V Il Tribunale, inoltre, ha illustrato con chiarezza la sussistenza del concreto e attuale pericolo di fuga, atteso che il prevenuto era già riparato in Argentina in precedenza per sottrarsi all'esecuzione di una condanna definitiva e, nel corso del presente procedimento, aveva ribadito la volontà di far rientro in quel Paese.

Il quadro cautelare è risultato vieppiù aggravato dalla trasgressione della precedente misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria che il prevenuto ha prolungatamente ignorato. A differenza quindi di quanto prospettato dalla difesa, le limitazioni di movimento non sono illegittime ma coerenti con la gravità dei fatti e la personalità antisociale del ricorrente. Non si ravvisa alcuna violazione della Convenzione dei diritti umani o della Costituzione. Il Tribunale ha, infine, anche spiegato per quale ragione non siano possibili soluzioni alternative, in particolare quella proposta in via subordinata di andare a eseguire l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in Argentina, ipotesi non contemplata dall'ordinamento giuridico.

L'ordinanza è, dunque, motivata in modo esaustivo e resiste alle censure sollevate. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condan