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Sentenza — n. 4434/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to contest all reasoning of the lower court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4434/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court illogically rejected a request to postpone a hearing due to the defense attorney's unavoidable professional conflict. The court found the appeal invalid because it failed to specifically contest all independent grounds used by the lower court to reject the request.

Regesto Legislator

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Art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds by failing to contest all autonomous rationes decidendi of the lower court decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense attorney conflict hearing postponement lack of specific grounds professional engagement conflict permesso di demolizione revoca del permesso di dimora cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Va premesso che l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020
(Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020 (dep.
Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017
( Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Chiocca Anna nata in Ischia il 07/02/1970; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 25/07/2024 del tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Cinzia Parasporo che ha chiesto dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente avv.to Morgera Michelangelo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia rigettava l'istanza di Chiocca Anna, di revoca e/o annullamento dell'ordine di demolizione disposto dal Pubblico Ministero nel procedimento n. 348/07 R.E.S.A. conseguente alla sentenza di condanna n. 52/2007 del medesimo tribunale, previo rigetto della istanza di rinvio per legittimo impedimento presentato dal difensore della istante.

2. Avverso la predetta ordinanza adottata in ordine alla richiesta di rinvio per impedimento del difensore, Chiocca Anna mediante il suo difensore propone ricorso per cassazione, deducendo un motivo di impugnazione.

3. Si rappresenta il vizio di violazione di legge, e di illogicità e contraddittorietà della motivazione per non avere il giudice correttamente applicato le norme relative al rinvio per legittimo impedimento del difensore, motivando il rigetto in maniera illogica e contraddittoria, a fronte di una tempestiva e documentata richiesta del difensore, rappresentativa di un impedimento non rimediabile con altra difesa tecnica, non avendo il giudice esaminato la documentazione di supporto e la natura dell'impedimento del difensore. Impedimento fondato sulla natura fiduciaria del rapporto con i soggetti assistiti e sul concomitante impegno ritenuto prevalente dal difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza. (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020 (dep. 13/04/2021) Rv. 281058 - 01). Riguardo al caso di specie, il ricorso è inammissibile, a fronte di una motivazione di rigetto che ha congruamente comparato i due concomitanti impegni e, sulla base di una non irragionevole considerazione della natura dell'impegno opposto dal difensore dell'istante - costituito dalla partecipazione, quale difensore, in parte, di un indagato e, in altra parte, di una persona offesa, ad una udienza di opposizione alla archiviazione - ha ritenuto tale impegno, in maniera non "manifestamente" illogica, e senza che sul punto emerga in ricorso una specifica e articolata contestazione, di peso pari o inferiore alla udienza di cui al procedimento qui in esame, così reputando che l'impedimento prospettato non fosse giustificato.

Peraltro, il procedimento di archiviazione è, come riportato anche in ricorso, a partecipazione non necessaria. Va aggiunto che il ricorso è altresì manifestamente infondato perché la decisione impugnata non riduce la sua parte motiva solo a quella riportata nell'atto di impugnazione qui in esame, e confinata alla valutazione - che comunque, come già sopra osservato, appare di per sé valida - della ritenuta prevalenza dell'impegno nel procedimento di esecuzione, bensì, in sostanza, evidenzia anche la mancata prova della tempestività della richiesta di rinvio, laddove si sottolinea la mancata allegazione della pec di comunicazione della avvenuta fissazione della udienza dinnanzi al Gip, per l'archiviazione, a fronte della sicura anteriore fissazione della udienza camerale per il procedimento di esecuzione qui in contestazione.

Profilo 2 L motivazionale anche esso autonomamente valido, quest'ultimo, ma per nulla valutato e contrastato dalla ricorrente, nonostante il noto principio per cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. ( Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272448).

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme