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Sentenza — n. 4427/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls conviction for internet gambling device installation due to statute of limitations expiration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4427/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the second-instance conviction without remittal because the crime was extinguished by the statute of limitations before the judgment was issued. The defendant was originally sentenced for installing an internet gambling device without authorization, but the court found the five-year limitation period expired on February 8, 2023, following a suspension for the pandemic. Consequently, the prosecution's case was dismissed as the legal basis for punishment no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal based solely on the statute of limitations expiring prior to the contested judgment is admissible and warrants annulment if the limitation period was not declared by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations criminal procedure code internet gambling device annulment without remittal extinction of crime abuso di impianti di telecomunicazioni reati contro la tranquillità pubblica contravvenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.p.
Art. 161 c.p.p.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.
Art. 4 della legge n. 401 del 1989
L'imputato è stato condannato per la violazione dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989, alla pena di pena di mesi tre di arresto e C 600 di ammenda.
art. 129 cod.proc.pen
in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
(S.U. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Conocchia Roberto, nato a Corigliano Calabro il 19/07/1970 avverso la sentenza dell'08/03/2024 della Corte di Appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Conocchia Roberto, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro con la quale era stata confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Castrovillari, alla pena di mesi tre di arresto e € 600 di ammenda, in relazione all'art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401, per avere installato nel proprio esercizio commerciale denominato Caffetteria Concert un'apparecchiatura tipo Totem per servizi internet online, collegati alla rete internet con possibilità di accedere a piattaforme di gioco e scommesse on line, in assenza di autorizzazione. Fatto accertato in Corigliano Calabro il 06/12/2017.2. Deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.

b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. non essendo stata dichiarata la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. L'imputato è stato condannato per la violazione dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989, alla pena di pena di mesi tre di arresto e C 600 di ammenda. I giudici del merito hanno ritenuto che il fatto fosse da ricondurre alle ipotesi contravvenzionali previste dalla norma. Con unico motivo, il ricorrente deduce il decorso del termine di prescrizione prima dell'emissione della sentenza impugnata. Il motivo è fondato tenuto conto che, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.proc.pen. in relazione al reato contravvenzionale per il quale il ricorrente ha riportato condanna, il termine massimo di prescrizione è pari a cinque anni e, tenuto conto della sospensione Covid per giorni 64, il reato si è prescritto al 08/02/2023, prima della pronuncia della sentenza impugnata in data 08/03/2024.

Va rilevato che, secondo il dictum delle Sezioni Unite Ricci, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (S.U. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione