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Sentenza — n. 4326/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment regarding tax evasion leniency due to flawed reasoning on habitual conduct and minor offense thresholds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4326/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the application of the leniency clause for minor offenses. The appellant argued that the lower court erred in finding habitual conduct and ignored the minimal tax evasion threshold. The court ruled that the lower court's reasoning was legally flawed and illogical, specifically regarding the definition of habitual behavior and the evaluation of the minor excess over the threshold.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000: The court must evaluate the extent of the tax evasion deviation relative to the established threshold when applying the exclusion of punishability for particular minor offenses, and habitual conduct requires at least two prior offenses of the same kind.

Parole chiave

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tax evasion minor offenses habitual conduct exclusion of punishability leniency clause Cassation annulment tax administration fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 131 cod. pen.
Invero, la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti integranti la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
La motivazione, infine, appare manifestamente illogica, laddove esclude la valutazione del danno in termini di particolare tenuità, pur dando atto del modesto superamento della soglia di punibilità, elemento certamente già valorizzabile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (cfr.
Art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Bergamo e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Edoardo Ciro Bigoni alla pena ritenuta di giustizia, perché ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 10-bis d.lgs.
d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87
3), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 - che, appunto, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 384 cod. pen
art. 131 cod. pen
Invero, la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti integranti la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
La motivazione, infine, appare manifestamente illogica, laddove esclude la valutazione del danno in termini di particolare tenuità, pur dando atto del modesto superamento della soglia di punibilità, elemento certamente già valorizzabile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
articolo 131-bis cod. pen
87 - che, appunto, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis cod. pen., relativamente ai delitti previsti dal d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre
Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv.
Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, Canella
Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo e altro
pen., con rinvio, sul punto ad altra Sezione della Corte di appello dì Brescia, ferma restando la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo e altro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bigoni Edoardo Ciro, nato a Villa d'Ogna il 05/04/1952 avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Giampiero Maffi del foro di Brescia, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Bergamo e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Edoardo Ciro Bigoni alla pena ritenuta di giustizia, perché ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, per non aver versato, nella qualità di amministratore legale della Simar s.a.s., entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annua di sostituto d'imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituto relativa all'anno di imposta 2017, per un ammontare pari a 151.018,58 euro.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che deducono: 2.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per avere la Corte di merito erroneamente escluso, travisando la prova, la sussistenza sia della forza maggiore, in quanto la crisi di liquidità della società è stata imprevedibile, essendo riconducibile a fatture insolute mai incassate, sia dell'inesigibilità della condotta, in forza dell'applicazione estensiva dell'art. 384 cod. pen., come interpretata da SU n. 10381 del 2021; 2.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per avere la Corte di appello negato i presupposti integranti la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante il minimo superamento della soglia di punibilità e la minima intensità del dolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.

2. Il primo motivo è inammissibile perché generico e di contenuto eminentemente fattuale, limitandosi a riproporre censure già sottoposte al vaglio dei giudici del merito senza confrontarsi con i passaggi argomentativi sviluppati in risposta nella sentenza impugnata, come integrata dal corredo motivazionale della richiamata decisione di primo grado (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Si osserva, infatti, che i rilievi mossi dal ricorrente si appalesano all'evidenza destituiti di fondamento là dove, nell'escludere una qualunque rilevanza alla situazione di crisi economica dell'azienda, la Corte di merito si è uniformata al costante insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui il reato in disamina è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla preservazione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento dei tributi all'Erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (v.

Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189 e, di recente, Sez. 3, n. 20090 del 12/06/2020, Biagini e Sez. 3, n. 20089 del 12/06/2020, Pistilli), situazione accertata nel caso in esame. Invero, i giudici di merito hanno accertato che l'imputato ha continuato a corrispondere lo stipendio ai dipendenti e a pagare i fornitori: segno che, evidentemente, la crisi di liquidità non era affatto assoluta e che, pertanto, l'impresa non si trovava in quella situazione di impossibilità di compiere scelte alternative, ovvero nella condizione di una condotta (omissiva) irresistibilmente coartata verso un determinato risultato o effetto (il mancato versamento delle ritenute previdenziali).

3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. Invero, la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti integranti la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 cod. pen. facendo leva sia sulla presenza di una condotta abituale, avendo il Bigoni riportato un precedente specifici ed essendo sottoposto ad altri procedimenti penali per violazioni tributarie, sia sulla intensità del dolo e sul fatto che egli non ha provveduto a versare quella modesta somma che avrebbe potuto abbassare la evasione sotto soglia. 3.2. Si tratta di una motivazione errata e manifestamente illogica.

La motivazione è giuridicamente errata laddove pare individuare, quale elemento ostativo, l'abitualità del comportamento", che, tuttavia, non sussiste, posto che il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame (per tutti, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), mentre, nel caso in esame si è alla presenza di una sola condanna irrevocabile per un reato della stessa indole, essendo invece irrilevanti i carichi pendenti.

Parimenti errata è la motivazione nella parte in cui dà risalto al fatto che l'imputato non ha provveduto a versare quella modesta somma che avrebbe potuto abbassare la evasione sotto soglia, posto che tale postumo pagamento non vale ad escludere la sussistenza di un reato già consumato. La motivazione, infine, appare manifestamente illogica, laddove esclude la valutazione del danno in termini di particolare tenuità, pur dando atto del modesto superamento della soglia di punibilità, elemento certamente già valorizzabile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (cfr.

Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946; Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546) ed ora espressamente previsto dall'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 - come aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 - che, appunto, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis cod. pen., relativamente ai delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, impone al giudice di valutare, tra l'altro, "l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità".

4. Stante l'accertato vizio motivazionale, la sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata limitatamente all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio, sul punto ad altra Sezione della Corte di appello dì Brescia, ferma restando la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo e altro, Rv. 264796).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di appel