Italian Court annuls preventive seizure order due to procedural delay exceeding ten-day statutory limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order regarding a preventive seizure without remittal. The defendant argued the decision was rendered 14 days after the prosecution transmitted the case files, violating the strict ten-day deadline. The Court found the seizure order invalid because the decision was issued after the statutory period expired, rendering the measure ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 324, comma 7, in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.; The ten-day deadline for deciding on a review of real precautionary measures is peremptory and non-extendable, resulting in the invalidity of the measure if exceeded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giolli Francesco, nato a Firenzeil 25-10-1969, avverso l’ordinanzadel 15-04-2024 del Tribunale di Pisa ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giulio Monferini, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con declaratoria di perdita di efficacia della misura reale adottata; letta la memoria trasmessa dall’avv.
Luca Bisori,difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanzadel 15 aprile 2024,il Tribunale del Riesame di Pisa rigett ava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di FrancescoGiolli avverso il decreto del 4 marzo 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Pisa , nell’ambito di un procedimento penale in tema di reati tributari a carico di una pluralità di indagati, aveva disposto il sequestro preventivo, tra l’altro, della somma di 3.314.238 euro nella disponibilità della società Malos.r.l. in liquidazione, quale profitto del reato di cui all’art. 2del d. lgs. n. 74 del 2000 e, in caso di incapienza, dei beni nella disponibilità dell’indagato Giolli, fino alla concorrenza della somma di 2.540.657,47 euro, in relazione ai capi 8, 9 e 10dell’imputazione provvisoria.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale toscano, Giolliha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando duemotivi. Con il primo, la difesa deduce l’inosservanza degli art. 324, comma 7, in relazione all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., per essere stata la decisione del Tribunale pronunciata oltre il termine di 10 giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Procura. A tal fine si ripercorre la seguente scansione procedimentale: l’istanza di riesame è stata presentata il 28 marzo 2024;gli atti sono stati richiesti il 29 marzo 2024;il 2 aprile 2024 il P.M. ha comunicato che gli atti erano stati già trasmessi per il riesame proposto da altre parti processuali;il 3 aprile 2024 è stata fissata l’udienza di riesame che, nel giorno fissato, 8 aprile 2024, è stata differita, stante l’assenza della formale designazione del giudice relatore, al 15 aprile 2024, mentre la decisione è stata depositata il 16 aprile 2024, ossia 14 giorni dopo la data in cui il P.M. ha comunicato di avere già trasmesso gli atti al Tribunale.
Con il secondo motivo, è stata eccepita l’apparenza della motivazione, posto che, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, volte a rimarcare l’estraneità ai fatti del dr. Giolli rispetto all’unica condotta residuata a suo carico, ovvero quella relativa alla dichiarazione Iva 2020 per l’anno 2019, il Tribunale ha speso, in poche righe, delle argomentazioni incomprensibili sul piano lessicale prima che logico, eludendo di confrontarsi con i temi dedotti con la memoria depositata il 6 aprile 2024 e, in particolare, con l’eccepita carenza dell’elemento soggettivo in capo al ricorrente, il quale era all’oscuro dell’inesistenza soggettiva delle fatture. 2.1.
Con memoria di replica del 1° ottobre 2024, l’avvocato Luca Bisori, difensore di fiducia di Giolli, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, concordando con il Procuratore generale circa la fondatezza del primo motivo e,al contempo, rimarcando il vizio di apparenza di motivazione dedotto con il secondo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTOÈ fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 1.In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte(cfr. Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Rv. 261856 ) , secondo cui, in tema di riesame di misure cautelari reali, iltermine di dieci giorni per la decisione, che decorre dal momento di ricezione degli atti processuali, è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia dellamisura in caso di inosservanza .
Si è altresì precisato che tale termine perentori o , che può essere sospeso o rinunziato solo su istanza della parte, essendo posto nel suo esclusivo interesse, decorre dalla data della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell’istanza di riesame,ed è deducibile con ricorso per cassazione ex art. 324 cod. proc. pen., in quanto integra un “error in procedendo”del giudizio di impugnazione (cfr. Sez. 3, n. 41778 del 01/10/2021, Rv. 282631, Sez. U n., n. 38670 del 21/07/2016, Rv. 267593 e Sez.3, n . 5 0 0 43 del 26/05/2015 , Rv. 265929 ).
2. Orbene, in applicazione di tali premesse interpretative, deve ritenersi integratoil vizio processuale ritualmente eccepito dalla difesa, risultando dalla disamina del fascicolo processuale che, a seguito della presentazione dell’istanza di riesame reale, gli atti sono stati trasmessi e ricevuti dal Tribunale del Riesame di Pisa in data 2 aprile 2024, mentrela decisione è inter venuta solo il 1 5 aprile 2024, dopo che l’udienza dell’8 aprile 2024 è stata differita non su istanza del difensore,ma d’ufficio, per ragioni di organizzazione interna del T ribu nale .
3. Ne consegue che,in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale e in accoglimento del primo motivo, assorbente rispetto al secondo, l’ordinanza impugnata deve essere a nnulla ta senza rinvio , per cui, li mitatam ente alla posizione di Francesco Giolli , va dichiarata l ’ inefficacia del decreto di sequestro preventivo emesso in data4 marzo 2024 dal GIP del Tribunale di Pisa . S i dispone che la Cancelleria proceda agli adempimenti previsti dall’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnatae dichiara , li mitatam ente alla posizione di Giolli Francesco,l’inefficacia del decreto di sequestro preventivo emesso in data 4 marzo 2024 dal GIP del Tribunale di Pisa. Manda alla Cancelleria per g li adempimenti previsti dall’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 15.10.2024 Il consigliere es