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Sentenza — n. 4255/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4255/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4255/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 1928/2024 DONATELLA GALTERIO UP - 18/11/2024 ALDO ACETO - Relatore - R.G.N. 30070/2024 LORENZO ANTONIO BUCCA Motivazione semplificata GIOVANNI GIORGIANNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Viteritti Giuseppe nato a ACRI il 07/04/1966 avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato. Ricorso trattato in forma cartolare.

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Sentenza — n. 4255/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. sez. 1928/2024 DONATELLA GALTERIO UP - 18/11/2024 ALDO ACETO - Relatore - R.G.N. 30070/2024 LORENZO ANTONIO BUCCA Motivazione semplificata GIOVANNI GIORGIANNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Viteritti Giuseppe nato a ACRI il 07/04/1966 avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato. Ricorso trattato in forma cartolare.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti consumo di canapa abuso di sostanze guida recidiva in stato di ebbrezza traffico di canapa riduzione della pena
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 1928/2024 DONATELLA GALTERIO UP - 18/11/2024 ALDO ACETO - Relatore - R.G.N. 30070/2024 LORENZO ANTONIO BUCCA Motivazione semplificata GIOVANNI GIORGIANNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Viteritti Giuseppe nato a ACRI il 07/04/1966 avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato. Ricorso trattato in forma cartolare.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Giuseppe Viteritti ricorre per l’annullamento della sentenza dell’8 marzo 2024 della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 1200 di multa irrogata con sentenza dell’11 luglio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4255/2025 Roma, lì, 31/01/2025 2019 del Tribunale di Castrovillari, pronunciata all’esito di giudizio ordinario e da lui impugnata, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto per aver, in concorso con altra persona, coltivato una pianta di marijuana e per aver detenuto gr. 0,5 di sostanza stupefacente del medesimo tipo, fatto commesso il 14 luglio 2015. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. avendo la Corte di appello omesso di rilevare la estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata. 2.Il ricorso è fondato. 3.Osserva il Collegio: 3.1.il fatto è stato certamente (ed incontestabilmente) consumato il 14 luglio 2015; 3.2.essendo punito con pena non superiore nel massimo a sei anni di reclusione, il tempo necessario a prescrivere è pari a sei anni, termine ulteriormente aumentato di un anno e sei mesi ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen.; 3.3.la prescrizione maturava, dunque, il 14 gennaio 2023; 3.4.la sentenza di primo grado è stata pronunciata l’11 luglio 2019, quella di appello l’8 marzo 2024; 3.5.non risultano periodi di sospensione del corso della prescrizione, risultando dagli atti che a seguito di appello del 24 ottobre 2019 l’udienza di discussione è stata fissata dalla Corte di appello direttamente alla data dell’8 marzo 2024; 3.6.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 18/11/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Vito Di Nicola