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Ordinanza — n. 3750/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against appellate sentencing agreements as they cannot be unilaterally challenged on penalty measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3750/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Enzo and Giuseppe Cipullo inadmissible regarding their sentencing in an appellate plea bargain. The defendants argued the penalty calculation was flawed, but the court ruled that once parties agree to a sentence under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, it cannot be unilaterally modified. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; The agreement on penalty measures reached by the parties in an appellate plea bargain cannot be unilaterally challenged or modified in a cassation appeal.

Parole chiave

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appellate plea bargain penalty determination inadmissible appeal unilateral modification Cipullo brothers Code of Criminal Procedure sentencing agreement commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 589 cod. proc. pen.
103 del 2017, la Corte di appello provvede in camera di consiglio ove le parti, nelle forme previste dall'art. 589 cod. proc. pen., ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 599-bis, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod.
art. 589 cod. proc. pen
103 del 2017, la Corte di appello provvede in camera di consiglio ove le parti, nelle forme previste dall'art. 589 cod. proc. pen., ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
art. 599-bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili, si è precisato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Cipullo Enzo, nato a Santa Maria Capua Vetere il 13/12/1968 Cipullo Giuseppe, nato a Santa Maria Capua Vetere il 21/06/1988 avverso la sentenza del 10/06/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., sull'accordo tra le parti e con rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli inerenti la determinazione della sanzione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata ad Enzo Cipullo, ha rideterminato in cinque anni di reclusione e 16.000 euro di multa e in tre anni di reclusione e 8.000 euro di multa la pena inflitta, rispettivamente, nei confronti di Enzo Cipullo e di Giuseppe Cipullo, nel resto nel resto confermando la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 6, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il ministero dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena inflitta.

3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.

2. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge. n. 103 del 2017, la Corte di appello provvede in camera di consiglio ove le parti, nelle forme previste dall'art. 589 cod. proc. pen., ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Quanto ai vizi denunciabili, si è precisato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).Di conseguenza, va ribadito il principio, secondo il quale, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen.

è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr. Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504), situazione, quest'ultima, nemmeno denunciata dal ricorrente e, comunque, certamente non ravvisabile nel caso in esame.

6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa d