Italian Court dismisses appeal claiming English translation of arrest warrant violated defense rights due to lack of Serbian translation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's finding of the suspect's English comprehension was legally sufficient. The suspect argued the arrest warrant translation into English violated his defense rights because he is Serbian, but the trial court noted he understood English during the arrest validation hearing and raised no objections to the interpreter's language. The Court rejected the claim as manifestly unfounded, emphasizing that mere alternative interpretations are not permitted in appeals and the suspect's conduct proved his ability to understand the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 c.p.p.; Art. 112 c.p.p.: The Court holds that an appeal claiming a violation of defense rights due to the language of a warrant is inadmissible if the lower court has factually established the suspect's comprehension of that language through conduct and lack of objection.
Parole chiave
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EN. 2025 SENTENZA sul ricorso proposto da Milosevic Nemanja nato a Beograd Bosnia Erzegovina il 29/04/1986 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 26/09/2024 IL FUN7TON.. R I O Lua visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 05/09/2024, il Gip presso il Tribunale di Catania, previa convalida dell'arresto, applicava al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 ed 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990. La difesa proponeva istanza di riesame eccependone la nullità per essere stata l'ordinanza cautelare tradotta in inglese, lingua non nota all'indagato. In data 26/09/2024, Il Tribunale rigettava il gravame confermando l'ordinanza impugnata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Avverso tale ultimo provvedimento, l'indagato, tramite difensore, propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge ed in particolare la violazione del diritto di difesa per omessa traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nella lingua dell'indagato, il serbo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è Inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta l'omessa traduzione in serbo dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti, sulla base della non comprensione dell'inglese, lingua in cui è stata, invece, tradotta l'ordinanza. Tale presupposto è tuttavia palesemente sconfessato dal Tribunale del riesame, che ha, invece, evidenziato che dalla lettura della trascrizione stenotipica del verbale di udienza di convalida dell'arresto, svoltasi innanzi al G.i.p. il 05/09/2024, si evince che l'indagato, presente in videocollegamento ed assistito da un interprete in lingua inglese, comprendesse detto idioma, rispondendo alle domande con esattezza e puntualità.
A supporto di tale considerazione, il Tribunale osserva, altresì, che in sede di conferimento dell'incarico all'interprete di tradurre l'ordinanza in lingua inglese, avvenuto in udienza alla presenza dell'indagato e del difensore, nessuno dei presenti aveva sollevato obiezioni rispetto all'idioma prescelto per la traduzione. Rispetto a tale articolato argomentativo, logico e lineare, il ricorso si limita a dedurre la non comprensione approfondita della lingua inglese, non sconfessando che l'indagato abbia risposto alle domande rivolte, ma deducendo che dal tenore delle stesse sarebbe stata evincibile una conoscenza minima dell'inglese da parte dell'indagato che non gli avrebbe consentito di comprendere la complessità dell'ordinanza cautelare. 2.Avendo il ricorrente prospettato una mera valutazione alternativa rispetto a quella effettuata dal Tribunale, non consentita in sede di legittimità, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dísp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, in d