Italian Court dismisses appeal against arrest warrant validation due to lack of jurisdiction over factual motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the Court lacks jurisdiction to review factual arguments regarding the existence of flagrant offense. The appellant argued the lower court failed to sufficiently motivate the police's actions, but the Court held such issues belong to the merits phase. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against arrest warrant validation admit only legal defects regarding the crime title, flagrant offense, or time limits, excluding factual motivation which must be raised against the subsequent custody order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Voicu Eduard Florin (CUI 0577ppu1) nato a Focsani Romania in data 08/03/2004 avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Rimini del 23/09/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Sassone che ha chiesto sostanzialmente l'inammissibilità del ricorso, sebbene per mero errore materiale nel pqnn abbia indicato la richiesta di annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza con la quale, in data 23/09/2024, il Gip presso il Tribunale di Rimini convalidava l'arresto in flagranza del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110 cpv. 81 cod. pen., 73 e 78 d.P.R. n. 309 del 1990. Ad avviso della difesa l'ordinanza non avrebbe assolto l'onere motivazionale in ordine al presupposto indefettibile della flagranza per dare veste alla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
e 1. Preliminarmente il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la riunione del presente procedimento con quello n. 39235/2024, tenuto conto della diversità dei provvedimenti impugnati, essendo, in questa sede, impugnato il provvedimento di convalida dell'arresto in flagranza del 23/09/2024, mentre nel procedimento n. 39235 del 2024, è impugnata l'ordinanza resa in data 03/10/2024 dal Tribunale di Bologna che in sede di riesame ha parzialmente riformato l'ordinanza del G.i.p. Tribunale di Rimini del 3/10/2024. 2.Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
Giova ribadire che avverso il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini (Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519), laddove il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione, investendo questa Suprema Corte di questioni in punto di fatto, attinenti al giudizio di merito sulla sussistenza o meno dei presupposti per l'affermazione della responsabilità penale, che evidentemente non possono trovare ingresso in questa Sede, posto che tali doglianze vanno dedotte mediante l'impugnazione dell'eventuale ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. 3.Alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 05