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Sentenza — n. 3742/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of radical motivation defects in preventive seizure order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3742/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court's order regarding the preventive seizure of construction works violated the law due to insufficient reasoning and a failure to properly evaluate defense arguments. The Court rejected these claims, noting that the lower court provided a comprehensive and coherent analysis of the facts and the functional connection between the works, thereby satisfying the requirements for a valid legal argument.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.p.; In appeals against preventive seizure orders, admissibility requires a violation of law, which includes radical motivation defects rendering the argumentation incoherent or absent; mere disagreement with the factual assessment or the existence of formal defects does not constitute a ground for inadmissibility if the reasoning is complete and logical.

Parole chiave

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preventive seizure admissibility cassation appeal requirements radical motivation defects violation of law standard functional connection of works insediamento protetto urbanizzazione particolare protezione della natura e del paesaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.p.
Va ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod.
art. 325 cod. proc. pen
Va ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli
239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv.
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Testo completo

ancelleria SENTENZA Oggi, sul ricorso proposto da 2 3 GEN. 2025 Cerciello Eduardo, nato a Marigliano il 20/03/1952 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 17/06/2024; FUNZION Luci visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. Morgera Michelangelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 27/05/2024, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha convalidato il provvedimento con il quale il G.i.p. di Napoli ha disposto il sequestro preventivo delle opere realizzate nell'area, sita nel fondo di natura agricola in Forio d'Ischia, identificato al foglio 27, pl.11e 426 e 27 per i reati di cui agli artt. 44, lett.

c) d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004. In particolare, all'indagato veniva contestato di aver realizzato, in difformità alle C.I.L.A presentate in data 28/12/2017 ed in data 27/02/2023 e in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, in quanto ricadenti in zona a tutela paesaggistica nonché di protezione integrale del P.T.P. per l'isola di Ischia, le opere descritte nel capo d'imputazione, trattandosi di opere necessitanti il preventivo vaglio degli uffici del comune e della Sovrintendenza, avendo alterato il paesaggio con aggravio del carico urbanistico e non sanabili perché in contrasto con la strumentazione urbanistica. 2.Avverso tale provvedimento, Cerciello Eduardo, in proprio e quale rappresentante della società "Beach S.A.S. di Cerciello Eduardo", propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo si censura il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione.

Si deduce che l'ordinanza impugnata, con percorso argomentativo incongruo, abbia definito il fondo oggetto di vincolo come fondo "agricolo" sulla base della sola descrizione dell'agente di polizia giudiziaria, trascurando di considerare le argomentazioni di segno opposto prodotte dalla difesa anche tramite l'apporto del proprio consulente tecnico. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta continuazione tra le opere realizzate in tempi pregressi e le opere più recenti in contestazione; le opere di recente realizzazione, non avrebbero potuto costituire il titolo giustificativo della misura ablatoria, perché non in continuazione con le precedenti e perché non integranti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata; si deduce che la sostituzione del cancello d'ingresso, l'apposizione di tubolari in ferro e rete metallica, il campo di bocce ricavato con semplici travi di fondazione, costituiscono opere rientranti in quelle di manutenzione ordinaria, o, al più, in quelle autorizzabili con la C.I.L.A. ritualmente presentata al Comune di Forio in data 28/12/2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è inammissibile. Va ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile 2 A l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda. Tanto premesso, nel caso concreto ricorre un'ampia considerazione degli elementi allegati dalla difesa, una compiuta valutazione delle fattispecie contestate in relazione ai presupposti legittimanti il sequestro richiesto.

Il Tribunale del riesame ha descritto la natura degli interventi realizzati nel tempo (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata) sottolineando come gli stessi abbiano determinato un mutamento della destinazione d'uso non assentita, e ha illustrato compiutamente le ragioni per le quali le opere oggetto di sequestro sarebbero dipendenti da quelle più risalenti, evidenziando il rapporto di connessione funzionale intercorrente tra le opere passate e quelle sottoposte a vincolo (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato). Le argomentazioni dettagliate fornite dal Tribunale del riesame consentono, dunque, di ritenere inesistente il dedotto vizio di violazione di legge, sotto il profilo dell'omessa motivazione, e di constatare che, ad onta del vizio formalmente denunciato, le censure difensive si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della condotta non ammissibile in sede di legittimità. 2.Per queste ragioni il ricorso deve considerarsi inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle