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Sentenza — n. 3371/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3371/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3371/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità del Maffei solo supponendo che siano intercorsi accordi verbali tra il Maffei e l'autore mediato della falsa dichiarazione, incaricato per l'espletamento delle attività di sdoganamento del veicolo, in ordine al prezzo di acquisto del veicolo e ritenendo inoltre inverosimile che l'imputato fosse ignaro del falso materialmente commesso dal soggetto incaricato, in quanto egli, oltre ad essere l'unico beneficiario della condotta illecita, non aveva manifestato alcuno stupore alla mail proveniente dalla società Pronned del 01/10/2018 che riferiva le contestazioni della Dogana sul valore dichiarato, ma anzi, lungi dal meravigliarsi, in data 04/10/2018, aveva inviato una dichiarazione a sua difesa indirizzata agli uffici della Dogana di Genova, con la quale affermava che il valore del bene era pari ad euro 10.000, cui aveva aggiunto solo le spese di trasporto.

Regesto Legislator

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art. 303 d.P.R. 43/1973, art. 131 bis cod. pen, art. 48 cod. pen; Sentenza — n. 3371/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Non si è quindi mai individuata sotto il profilo fattuale quale tipo di condotta induttiva o fraudolenta sia contestata al Maffei. Né il Villa, che agiva per conto della ditta Promed Spedizioni, nè l'Astaldi, il quale si è occupato dell'espletamento delle operazioni di sdoganamento, hanno mai dichiarato di aver ricevuto istruzioni da parte del Maffei in ordine alla presentazione di una dichiarazione di valore del bene inferiore rispetto a quello reale, né affermato di aver ricevuto un falso Bill of sale, considerato, peraltro, che il documento di acquisto originale ha sempre viaggiato unitamente al veicolo ed è stato sempre nella materiale disponibilità della ditta Promed di Alessandro Villa.

Parole chiave

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importazione illegale di stupefacenti responsabilità dell'importatore frode fiscale in materia doganale imposta sull'importazione traffico di influenze illecite reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 303 d.P.R. 43/1973
2.2.Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta l'omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 303 d.P.R.
art. 131 bis cod. pen
art. 48 cod. pen
In tal modo la Corte territoriale ha reso una motivazione in definitiva carente quanto proprio alla specifica condotta contestata all'imputato, ovvero di "induzione" in errore di Astaldi Giancarlo alla falsa attestazione del valore del bene quale elemento necessariamente richiesto dall'art. 48 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAFFEI SALVATORE nato a PAOLA il 08/10/1954 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato ZICARELLI MASSIMO, che si riporta ai motivi

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 14/09/2023, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado, che ha condannato Salvatore Maffei per il reato di cui agli artt. 48 e 483 cod. pen., per aver indotto in errore Astaldi Giancarlo, spedizioniere incaricato dalla ditta di trasporto Promed Spedizioni, materiale sottoscrittore della "dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana", inducendolo a dichiarare falsamente innanzi a funzionario dell'ufficio di importazione della dogana di Genova che il valore del nnotociclo Honda Goldwing 1800, proveniente dagli USA e destinato al Maffei, fosse pari a euro 10.000, sebbene successivamente si sia accertato che il reale prezzo di acquisto fosse pari a dollari 19.000,00 circa (capo 1), e per il reato di cui agli artt. 292, 293, 295 lett. c), d.P.R.43/1973, per aver tentato di sottrarre il suddetto veicolo al pagamento dei diritti di confine, per un importo pari ad euro 2.004,59 (capo 2) 2.L'imputato ricorre per cassazione formulando un unico motivo di ricorso articolato in più punti con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. 2.1.

Sotto il primo profilo, il ricorrente evidenzia che autore materiale è l'Astaldi, soggetto incaricato dalla ditta di trasporto, il quale ha materialmente provveduto all'inserimento telematico della dichiarazione del valore del bene e indicato il prezzo di vendita del veicolo, pari a dollari 10.000, inferiore al reale prezzo pari a dollari 19.000,00 circa. Il giudice a quo ha affermato che i rapporti negoziali relativi all'attività di importazione e di sdoganamento siano intercorsi tra il Maffei e la ditta Promed Spedizioni, già prima dell'arrivo del veicolo al porto di Genova, in modo informale e verbale, e che solo successivamente sia stato formalmente conferito l'incarico il 04/10/2018, in data successiva alla realizzazione dei reati in contestazione (23/08/2018).

Tuttavia, si evidenzia, non vi è alcuna prova che il Maffei abbia avuto un contatto con l'Astaldi né prova che il Maffei abbia conferito alcun mandato alla Promed a dichiarare un prezzo di acquisto del veicolo falso ed inferiore a quello risultante dall'atto di vendita. Lamenta il ricorrente che i giudici a quibus non hanno evidenziato in che cosa sia materialmente consistita la condotta artificiosa posta in essere dal Maffei volta a indurre in errore l'autore immediato del delitto, né si indica in alcun modo nella sentenza impugnata materialmente chi abbia formato un contratto di vendita (Bill of sale) falso nella indicazione del prezzo di acquisto, sebbene il ricorrente abbia specificatamente dedotto al giudice territoriale con i motivi di gravame la questione della mancata individuazione dell'elemento oggettivo qualificante l'induzione in errore.

Non si è quindi mai individuata sotto il profilo fattuale quale tipo di condotta induttiva o fraudolenta sia contestata al Maffei. Né il Villa, che agiva per conto della ditta Promed Spedizioni, nè l'Astaldi, il quale si è occupato dell'espletamento delle operazioni di sdoganamento, hanno mai dichiarato di aver ricevuto istruzioni da parte del Maffei in ordine alla presentazione di una dichiarazione di valore del bene inferiore rispetto a quello reale, né affermato di aver ricevuto un falso Bill of sale, considerato, peraltro, che il documento di acquisto originale ha sempre viaggiato unitamente al veicolo ed è stato sempre nella materiale disponibilità della ditta Promed di Alessandro Villa.

Illogico è altresì l'asserto secondo cui la falsificazione doganale posta in essere materialmente dall' Astaldi non poteva essere frutto della unilaterale iniziativa dell'Astaldi medesimo, in quanto diretta a favorire esclusivamente il ricorrente, beneficiario finale della merce oggetto di importazione e soggetto obbligato al pagamento delle imposte. Ne consegue che non si configura la figura dell'autorìa mediata in ordine al falso ideologico commesso dall'Astaldi e che la falsa attestazione nella dichiarazione doganale non può essere attribuita all'imputato né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo, essendo insufficiente, in assenza di altri elementi probatori, il solo criterio dell'interesse alla falsa attestazione enunciato dalla Corte territoriale. 2.2.Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta l'omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 303 d.P.R. 43/1973, norma che punisce con la sanzione amministrativa la condotta del dichiarante qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva non corrispondano all'accertamento e che prevede determinate soglie di punibilità; si lamenta altresì la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., facendo richiamo alla carenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, all'ammontare non significativo dell'imposta doganale di cui si è lamentato l'omesso pagamento, all'assenza di prova di elementi di coartazione o di induzione in errore dell'autore materiale della falsa dichiarazione e nel confézionamento del documentò falso.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità del Maffei solo supponendo che siano intercorsi accordi verbali tra il Maffei e l'autore mediato della falsa dichiarazione, incaricato per l'espletamento delle attività di sdoganamento del veicolo, in ordine al prezzo di acquisto del veicolo e ritenendo inoltre inverosimile che l'imputato fosse ignaro del falso materialmente commesso dal soggetto incaricato, in quanto egli, oltre ad essere l'unico beneficiario della condotta illecita, non aveva manifestato alcuno stupore alla mail proveniente dalla società Pronned del 01/10/2018 che riferiva le contestazioni della Dogana sul valore dichiarato, ma anzi, lungi dal meravigliarsi, in data 04/10/2018, aveva inviato una dichiarazione a sua difesa indirizzata agli uffici della Dogana di Genova, con la quale affermava che il valore del bene era pari ad euro 10.000, cui aveva aggiunto solo le spese di trasporto.

In particolare, nell'apparato giustificativo della sentenza impugnata non vi è cenno alla tematica relativa alla condotta di induzione in errore contestata al ricorrente, benché al riguardo, fosse stato formulato un esplicito motivo di appello. Il giudice di merito si è infatti limitato ad affermare che la bolletta doganale, recante un importo non corrispondente al vero ed accompagnata da un documento di vendita falso nell'importo, sia stata materialmente redatta dall'Astaldi Giancarlo, soggetto delegato del Maffei, il quale si sarebbe uniformato alle istruzioni e ad un preciso mandato conferito in tal senso dal delegante, ritenendo logicamente inverosimile che la redazione di un documento di vendita falso nel solo importo possa essere stata una iniziativa unilaterale di soggetto di cui si è avvalso la società che si è occupata della importazione del veicolo.

Così facendo, tuttavia, la sentenza impugnata, sul mero ipotetico presupposto, assimilabile ad una congettura ("gli incarichi in questione possono essere conferiti anche verbalmente"), del conferimento di un mandato con modalità verbali dall'imputato alla Pronned, ha trascurato il dato, questo sì oggettivo, di un mandato scritto risultante conferito il 04/10/2018, ovvero in data successiva all'inserimento telematico in data 23/08/2018 e a quello della compilazione e della presentazione, in data 21/09/2018, da parte dello spedizioniere doganale Astaldi Giancarlo, della bolletta doganale riportante il valore del bene, inferiore, a quello reale, di euro 10.847,11.

In tal modo la Corte territoriale ha reso una motivazione in definitiva carente quanto proprio alla specifica condotta contestata all'imputato, ovvero di "induzione" in errore di Astaldi Giancarlo alla falsa attestazione del valore del bene quale elemento necessariamente richiesto dall'art. 48 cod. pen., laddove ciò che rileva è l'inganno da porre in essere, con condotte commissive o omissive, nei confronti dell'autore immediato del reato. Ciò tanto più considerando, con deduzione difensiva che non è stata presa in esame dalla sentenza impugnata neppure per confutarl a, che né Villa, quale responsabile della •Promed spedizioni, né Astaldi avrebbero mai riferito di specifici comportamenti tenuti nei loro confronti da Maffei Si osserva, inoltre, quanto alle giustificazioni fornite dal Maffei con mail datata 04/10/2018, valutata negativamente dalla sentenza impugnata, che il Maffei parrebbe essersi limitato a indicare l'ammontare dei pagamenti effettuati per l'acquisto e delle spese sostenute per il trasporto e a richiamare un'assicurazione del veicolo, stipulata per il valore di 10.000 dollari, rappresentando di non essere in possesso del contratto di acquisto da cui risultava il reale prezzo di acquisto, risultato materialmente nella disponibilità del trasportatore, unitamente al veicolo.

• In ordine a tale rilievo, il giudice a quo non ha spiegato le ragioni per le quali tale errore non sia stato autonomamente commesso dall'Astaldi, attesa anche l'esistenza del contratto di assicurazione del veicolo per euro 10.000,00, che ben avrebbe potuto essere equivocata. Nemmeno nella sentenza di primo grado la questione dedotta con i motivi di appello è stata minimamente affrontata, onde ricorre il vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo allorquando quest'ultima venga completamente omessa ma anche qualora l'apparato argomentativo sia privo di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011;

Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763).Si impone pertanto un pronunciamento rescindente sul punto. Tale epilogo decisorio determina la superfluità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di