Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete interest after interim measure expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gianfranco Comito inadmissible because the interim measure had expired, eliminating the legal interest to challenge it. Comito argued that professional and financial repercussions from the suspension remained relevant despite the measure's expiration. The court ruled that the loss of the interim measure's effect automatically removes the standing to appeal, rendering the defense's claims about job changes irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 323 cod. pen.; Art. 452 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The expiration of an interim prohibitory measure causes the loss of interest in appeal, rendering the petition inadmissible regardless of pending criminal proceedings or alleged professional consequences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
guente SENTENZA sul ricorso proposto da Comito Gianfranco, nato a Vibo Valentia il 27-02-1958, avverso l’ordinanzadel 14-05-2024 del Tribunale di Catanzaro ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanzadel 14 maggio 2024 , il Tribunale d el Riesame di Catanzaro rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse di Gianfranco Comito avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia del 17 aprile 202 4 , con il quale gli era stata applicata la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio o servizio ricoperto, per la durata di un mese, in relazione ai delitti di cui agli art. 452 biscod. pen. (capo A) e 323 cod. pen. (capo I) ; tali reati sono stati a lui contestati perché, quale Direttore generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, concorreva a cagionare una compromissione significativa e misurabile del suolo e dell’ecosistema agrario, concedendo o comunque agevolando l’aumento del quantitativo di matrice organica nella misura pari a 1.100 t/sett. in ingresso presso la Eco Call s.p.a., con la consapevolezza che l’impianto non potesse sostenere tale carico, omettendo di sospendere l’attività nonostante gli esiti degli accertamenti dei funzionari dell’Arpacal di Vibo Valentia, e dunque favorendo la prosecuzione delle attività della Eco Call attraverso ulteriori proroghe alla diffida adottata nei confronti della società per la violazione delle disposizioni ex art. 29 decies, comma 9, del d. lgs. n. 152 del 2006.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale calabrese, Comito, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattromotivi. Con il primo, la difesa rivendica innanzitutto la sussistenza dell’interesse concreto e attuale dell’indagato a ricorrere, evidenziando che, pur essendo decorso il termine di efficacia della misura applicata, Comito ha comunque interesse a impugnare, atteso che dall’ordinanza con cui è stata dispostala sospensione dal pubblico ufficio o servizio ricoperto sono scaturiti effetti pregiudizievoli di tipo professionale e retributivo per l’indagato, il quale è stato destinato ad altro incarico lavorativo, con una differenza economica pari a 40.960,36 euro lordi.
Con il secondo motivo, è stata eccepita l’assenza di autonoma valutazione che inficerebbe sia il provvedimento impugnato che l’ordinanza applicativa della misura, essendo in essi mancata una disamina specifica della posizione di Comito e avendo in particolare il Tribunale del Riesame omesso di confrontarsi in maniera critica con la copiosa documentazione prodotta unitamente all’appello cautelare. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza, rilevandosi che alcuno dei reati ascritti all’indagato può essere ritenuto ravvisabile; in particolare, quanto al delitto di abuso d’ufficio, si sottolinea che non ne sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi, non essendo stato indicato alcun tipo di interesse a ottenere un vantaggio diretto o indiretto in capo all’indagato, il quale, lungi dall’essere tenuto a comportamenti vincolati, si è trovato a dover scegliere tra una pluralità di opzioni riconosciutegli dalla legge.Quanto al delitto ex art. 452 bis cod. pen., s e ne rimarca parimenti la non configurabilità, posto che la normativa dettata dall’art. 29 del d. lgs. n. 152 del 2006 non esclude affatto la possibilità di concedere una proroga, tanto più ove si consideri che la diffida ha lo scopo di consentire al trasgressore di eliminare le violazioni riscontrate, per cui se il relativo termine fissato con la diffida si riveli non sufficientemente congruo e vi sia stata, come nel caso di specie, una richiesta adeguatamente motivata, l’Autorità competente può concedere una proroga della diffida, sulla quale peraltro i verbalizzanti hanno concordato, fermo restando che nel 2021 i quantitativi conferiti nell’impianto di Eco Call sono risultati inferiori al quantitativo annuo previsto dall’autorizzazione Aia n. 7032 dell’8 luglio 2015, il che è stato possibile proprio in forza degli interventi restrittivi adottati dalla Regione.A ciò si aggiunge che la questione della qualità del compost non può essere affatto ricondotta all’ing.
Comito, cui non era pervenuta alcuna segnalazione, non essendo la verifica sulla qualità del compost ammendante di competenza della Regione o dell’Arpac, e ciò senza considerare l’inutilizzabilità degli accertamenti per violazione della procedura di campionamento. Conil quarto motivo, si censura il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, osservandosi che nel caso di specie non è ravvisabile alcun pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati, atteso che l’ing. Comito oggi ricopre un ruolo nettamente diverso da quello rivestito all’epoca dei fatti, ricoprendo egli ora la veste di dirigente di settore nel Dipartimento Strade e Infrastrutture.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
1. La stessa difesa, invero, evidenzia nell’odierna impugnazione che è ormai decorso il termine di durata della misura interdittiva applicata a Comito, come peraltro è stato sottolineato anche nell’ordinanza gravata (cfr. pag. 19). Tale circostanza fa venir meno l’interesse a ricorrere, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 52781 del 09/03/2017, Rv. 271548, Sez. 6, n. 24637 del 21/04/2006, Rv. 234734, Sez. 6, n. 12816 del 19/01/2006, Rv. 233731 e Sez. 4, n. 14422 del 24/11/2005 , dep. 2006 , Rv. 234023), secondo cui la sopravvenuta inefficacia di una misura cautelare interdittiva determina il venir meno dell’interesse all’impugnazione e la conseguente inammissibilità di quest’ultima, essendosi precisato, da un lato,che le misure interdittive non danno luogo a eventuali profili riparatori ai sensi dell’art.314 cod. proc. pen. e, dall’altro, che non vale a integrare l’attualità e la concretezza dell’interesse la persistente pendenza del procedimento penale, di cui peraltro il giudizio cautelare costituisce solo una fase incidentale.Ne consegue che non appare ravvisabile nel caso di specie l’interesse a impugnare, non potendosi ritenere decisive in questa sede, alla stregua di quanto esposto, le deduzioni difensive circa le ripercussioni lavorative subite dall’indagato.
2. Resta solo da aggiungere, per completezza, che la sopravvenuta abrogazione del delitto di abuso d’ufficio ad opera della legge n. 114 del 9 agosto 2024 non sarebbe comunque valsa a caducare la misura cautelare, ove la stessa non fosse nelle more scaduta, posto che l’ordinanza applicativa della sospensione dall’ufficio pubblico ricoperto dall’indagato si reggeva non solo sulla fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen., ma anche su quella, tuttora penalmente rilevante, prevista dall’art. 452 biscod. pen. di cui al capo A della provvisoria imputazione.
3. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse di Com i to deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10.10.20