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Sentenza — n. 2809/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2809/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2809/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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MIGLIACCIO Assunta, nata a Marano di Napoli il 02/01/1940 2) CASOLA Giuseppe, nato a Vico Equense il 09/10/1967 Avverso le ordinanze emesse in data 10/06/2024 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore dei ricorrenti, avv. Mario Florimonte, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

Regesto Legislator

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art. 322 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2809/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria di replica trasmessa unitamente a documentazione allegata, il difensore riprende e sviluppa i rilievi svolti in relazione al difetto di proporzionalità della misura, anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili azione di manutenzione azione di risarcimento danni da sequestro zone costiere violazione delle distanze dai confini violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. proc. pen
Con due ordinanze di analogo contenuto, emesse in data 10/06/2024, il Tribunale di Salerno ha rigettato le richieste di riesame, proposte da MIGLIACCIO Assunta e CASOLA Giuseppe ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) MIGLIACCIO Assunta, nata a Marano di Napoli il 02/01/1940 2) CASOLA Giuseppe, nato a Vico Equense il 09/10/1967 Avverso le ordinanze emesse in data 10/06/2024 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore dei ricorrenti, avv. Mario Florimonte, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con due ordinanze di analogo contenuto, emesse in data 10/06/2024, il Tribunale di Salerno ha rigettato le richieste di riesame, proposte da MIGLIACCIO Assunta e CASOLA Giuseppe ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Salerno, avente ad oggetto il terrazzo (insistente, secondo l'accusa per circa mq 60, sul demanio marittimo in località Laurito del comune di Positano) e della scala in ferro (interamente posta sulla predetta area demaniale), in relazione al reato di cui all'art. 1161 cod. nav., loro ascritto in concorso quali proprietari di un immobile in area adiacente a quella demaniale, adibito ad attività ricettiva e di ristorazione ecc., in concorso anche con il titolare della società affittuaria del predetto immobile.

2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, la MIGLIACCIO e il CASOLA, deducendo: 2.1. Violazione di legge per difetto di fumus commissi delicti e di proporzionalità e ragionevolezza della misura. Si deduce che il sequestro non era stato limitato alla parte effettivamente pertinente al reato ipotizzato, tra l'altro in mancanza di una demarcazione visibile dei confini tra demanio e proprietà privata (il presunto sconfinamento era stato a volte quantificato in mq 60, altre in mq 41, mentre il sequestro aveva colpito l'intera terrazza di mq 80). Si osserva altresì che la terrazza era stata regolarmente autorizzata, sicchè il sequestro aveva determinato una esasperata compressione dei diritti di proprietà e di libera iniziativa economica, dovendosi pertanto ritenere il provvedimento privo di proporzionalità e ragionevolezza.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, richiamando i consolidati principi in tema di sindacato di legittimità in materia cautelare reale, alla stregua dei quali doveva escludersi una violazione di legge nelle carenze motivazionali prospettate, avendo tra l'altro il Tribunale adeguatamente esaminato le risultanze prodotte dalla difesa, ed avendole motivatamente disattese sia quanto alla dedotta insussistenza del fumus (alla luce degli esiti del sopralluogo e del fatto che il CASOLA aveva negli anni corrisposto le indennità di occupazione abusiva), sia quanto alla prospettata violazione del principio di proporzionalità (essendo la misura stata disposta per le sole opere abusive, e non per l'intero complesso turistico).

4. Con memoria di replica trasmessa unitamente a documentazione allegata, il difensore riprende e sviluppa i rilievi svolti in relazione al difetto di proporzionalità della misura, anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente osservarsi che nessun rilievo può essere attribuito alle fotografie allegate alla memoria di replica, non solo per le connotazioni del giudizio di legittimità che escludono qualsiasi diretto apprezzamento delle questioni di merito sottostanti al ricorso, ma anche perché trattasi di documentazione prodotta solo in sede di replica nell'ambito di un giudizio a 2 trattazione cartolare, impedendo qualsiasi possibilità di effettiva instaurazione del contraddittorio al riguardo. Il ricorso è infondato e deve essere perciò rigettato.

2. Secondo un indirizzo interpretativo assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01).

L'ordinanza oggetto dell'odierna impugnazione risulta del tutto immune da vizi di tal fatta, avendo approfonditamente esaminato sia le risultanze poste a sostegno del sequestro preventivo, sia le contrarie deduzioni difensive, per poi concludere, da un lato, nel senso della configurabilità del fumus del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, posto in essere con la realizzazione della terrazza esterna all'immobile destinato ad attività ricettiva balneare e di ristorazione. D'altro lato, il Tribunale ha condiviso le valutazioni del G.i.p. anche quanto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, persistente nonostante l'ultimazione dei lavori alla luce della natura permanente del reato (il Tribunale ha richiamato Sez. 3, n. 53347 del 28/09/2018, Sciortino, Rv. 275181 - 01, secondo cui «in tema di tutela del demanio, l'avvenuta ultimazione dei manufatti realizzati abusivamente su area demaniale e la conseguente accessione degli stessi al suolo demaniale non ostano all'adozione del provvedimento di sequestro preventivo, in relazione all'ipotesi di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale previsto dall'art. 1161 cod. nav., trattandosi di reato permanente la cui consumazione si protrae fin quando sussiste l'occupazione illegittima dell'area demaniale»).

Con specifico riferimento alla misura dello sconfinamento in area demaniale con la richiamata terrazza esterna, quantificata nel 60% sulla base degli accertamenti svolti in loco, il Tribunale ha ritenuto che il fumus non potesse essere escluso dal fatto che il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, ai sensi dell'art. 32 cod. nav. sulle particelle che qui rilevano, fosse ancora in corso alla data del sequestro. Sul punto, l'ordinanza impugnata fa espresso riferimento ad una nota della Capitaneria di Porto di Salerno del 03/06/2024, nella quale si precsa che le necessarie operazioni di rilievo topografico sarebbero state effettuate entro il medesimo mese di giugno (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata).3 A fronte di tale compiuto percorso argomentativo tracciato dal Tribunale, in alcun modo censurabile per violazione di legge, la difesa ricorrente si è limitata a deduzioni generiche sulle conseguenze pregiudievoli derivanti dal sequestro dell'intera terrazza, senza neppure comprovare adeguatamente la propria valutazione in ordine alla misura dello sconfinamento, ad es. con il riferimento alle indennità corrisposte negli anni precedenti, impedendo così anche di apprezzare la censura dedotta in punto di sproporzione della misura adottata.

Misura che, con ogni evidenza, potrà eventualmente essere rimessa in discussione, con apposite istanze, sulla scorta delle risultanze del procedimento di perimetrazione.

3. Quanto fin qui esposto impone il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s