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Sentenza — n. 2609/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses Prosecutor's appeal as GIP retains power to modify presentation orders after initial validation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2609/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a GIP order modifying a presentation obligation, arguing the Questore held exclusive authority after initial validation. The court found no concrete interest in the appeal because the underlying sporting association had dissolved, rendering the original order ineffective. Consequently, the court rejected the argument that the GIP lost jurisdiction and declared the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 5, I. 401/89; Art. 6, comma 2, I. 401/89: The GIP retains competence to revoke or modify presentation orders imposed for sporting events, overriding the previous view that such power vested exclusively in the Questore once the administrative act was validated.

Parole chiave

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presentation obligation sporting events GIP competence administrative validation procurator appeal prevention measure concrete interest modifica di un'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 5, I. 401/89
La previsione del comma 5 dell'art. 6 I.
Art. 6, comma 2, I. 401/89
La previsione del comma 5 dell'art. 6 I.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio
Non si comprende, pertanto, l'interesse concreto e attuale perseguito attraverso il ricorso in valutazione non potendo lo stesso essere individuato nella "pretesa di una formale applicazione della legge" (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv.
Sez. 3, n. 43886 del 9/10/2024, Chen
270246 - 01; Sez. 3, n. 43886 del 9/10/2024, Chen; Sez.
Sez. 5, n. 2712 del 13/07/1993, Giuliano
43886 del 9/10/2024, Chen; Sez. 5, n. 2712 del 13/07/1993, Giuliano, Rv.
Sez. 3, n. 15261 del 12/03/2009, D'Angelo
Sez. 3, n. 20782 del 18/04/2013, DE Filippis
243261 - 01; Sez. 3, n. 20782 del 18/04/2013, DE Filippis, Rv.
Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016, Di Santo
Sez. 3, n. 34404 del 5/7/2022, Bagni
Tale principio risulta recepito nelle sentenza successive intervenute in materia ( Sez. 3, n. 34404 del 5/7/2022, Bagni; Sez.
Sez. 3, n. 23435 del 20/1/2020, Scarano
34404 del 5/7/2022, Bagni; Sez. 3, n. 23435 del 20/1/2020, Scarano; Sez.
Sez. 3, n. 6526 del 4/12/2019, Manzari
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTOnei confronti di: GALLO ANDREA ROSARIO nato a CANICATTT il 21/08/2004 avverso l'ordinanza del 01/08/2024 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; lette/cent-it-e le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 1/8/2024 il GIP del Tribunale di Agrigento modificò l'obbligo di presentazione imposto a Gallo .Andrea Rosario per effetto del provvedimento del Questore di Agrigento in data 11/4/2023 n. 11, convalidato dal GIP; Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento denunciando la carenza di potere. Si assume .che, una volta convalidato il provvedimento questorile, il GIP non poteva più incidere sul regime che ne era derivato spettando al Questore di Agrigento la modifica delle prescrizioni imposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile non risultando configurabile un concreto e attuale interesse dell'ufficio che lo ha proposto alla rimozione del provvedimento impugnato. Il provvedimento impugnato fu, infatti, adottato in quanto la ASD Canicattì, alle cui partite era collegato l'obbligo di presentazione imposto a Gallio, aveva trasferito il proprio titolo alla società Castrum Favara, che avrebbe giocato nello stadio di Favara. Se non fosse intervenuto il provvedimento impugnato, pertanto, il DASPO adottato nei confronti di Gallo e l'ordine di presentazione che imponeva sarebbero rimasti privi di effetti, essendo venuto meno ASD Canicattì.

Non si comprende, pertanto, l'interesse concreto e attuale perseguito attraverso il ricorso in valutazione non potendo lo stesso essere individuato nella "pretesa di una formale applicazione della legge" (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. . 270246 - 01; Sez. 3, n. 43886 del 9/10/2024, Chen; Sez. 5, n. 2712 del 13/07/1993, Giuliano, Rv. 195844 - 01). Anche nel merito, comunque, la censura proposta risulta infondata. La previsione del comma 5 dell'art. 6 I. 401/89 aveva in un primo tempo indotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere che la revoca o la modifica delle prescrizioni imposte fosse di competenza del questore.

Si riteneva, infatti che "il giudice per le indagini preliminari, una volta convalidato il provvedimento del Questore ed una volta che esso sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non ha più il potere di annullarlo o revocarlo neppure se la situazione fattuale posta a base del provvedimento dovesse essere cambiata, giacché il controllo che gli è demandato si esaurisce con la convalida del provvedimento questorile" (Sez. 3, n. 15261 del 12/03/2009, D'Angelo; conf. Rv. 243261 - 01; Sez. 3, n. 20782 del 18/04/2013, DE Filippis, Rv. 255869 - 01).

La più attenta dottrina aveva però sottolineato i profili di incostituzionalità e illogicità di una tale posizione in quanto finiva per attribuire al questore la potestà di incidere su un obbligo costituente una libertà personale la cui imposizione richiedeva l'intervento dell'autorità giudiziaria. A tali incongruenze ha posto rimedio un secondo e più recente orientamento di legittimità, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, che ha ritenuto che "competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento, previsto dall'art. 6, comma secondo, I.n. 401 del 1989, impositivo dell'obbligo di comparire ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, è il Giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che la natura di misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione giustifica la necessità che il Giudice si pronunci sulla permanenza degli elementi posti a base del provvedimento impositivo dell'obbligo, ovvero sulle modalità esecutive dello stesso che abbiano una concreta ed effettiva incidenza sul rispetto della misura e, di conseguenza, sulla limitazione della libertà) (Sez. 3, -n. 24819 del 08/04/2016, Di Santo, Rv. 267199 - 01).

Tale principio risulta recepito nelle sentenza successive intervenute in materia ( Sez. 3, n. 34404 del 5/7/2022, Bagni; Sez. 3, n. 23435 del 20/1/2020, Scarano; Sez. 3, n. 6526 del 4/12/2019. Manzari). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 16/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Lo