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Sentenza — n. 2608/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity due to lack of specific argumentation against the lower court's confiscation decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2608/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of objection was deemed generic and lacked specific argumentation. The appellant challenged the confiscation of funds, arguing a lack of pertinence to the charged crime of drug possession, while the lower court had based the confiscation on disproportionate measures under specific drug law provisions. The Court ruled that the appeal failed to critically engage with the lower court's reasoning regarding the defendant's claimed profits, rendering the objection legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds of objection are generic or fail to establish a critical argumentative link with the decisive parts of the contested judgment.

Parole chiave

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genericity of appeal lack of pertinence confiscation of assets drug possession procedural inadmissibility confisca di valori patrimoniali beni sequestrati detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod.
Art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Come evincibile dalla lettura della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto di procedere, con riferimento alla somma di denaro in sequestro, alla confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R.
Art. 240-bis cod. pen.
216), prevede la possibilità di applicare l'art. 240-bis cod. pen. anche per il delitto ex art.
art. 444 cod.proc.pen
Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 240-bis cod. pen
216), prevede la possibilità di applicare l'art. 240-bis cod. pen.
art. 581 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4 n. 20130 del 19/04/2022
Sez.6 n.20377 del 11/03/2009
Sez.6 n.22445 del 08/05/2009
Sez.2 n.19951 dei 15/05/2008
Sez.5 n.28011 del 15/02/2013
Sez.2 n.11951 del 29/01/2014
Sez.4 n.5191 del 29/03/2000
Sez.1 n.39598 del 30/09/2004
Sez.4 n.34270 del 03/07/2007
Sez.3 n.35492 del 06/07/2007
Sez.3 n.39071 del 05/06/2009
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Shahen Ahmed Gomaa Sayed, nato a Kalyobya (Egitto) il 04/12/1990 avverso la sentenza del 13/06/2024 del Tribunale di Savona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Roberto Incorvaia, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 13/06/2024, il Tribunale di Savona, applicava a Shahen Ahmed Gomaa Sayed, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati (art 73, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione di hashish ed art 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione di cocaina), la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed €14.000,00 di multa; si disponeva, altresì, la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e la confisca della somma di € 4.870,00.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Shahen Ahmed Gomaa Sayed, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce illegalità della misura di sicurezza patrimoniale, violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro. Argomenta che il Tribunale si era limitato a qualificare apoditticamente il reato quale profitto del delitto contestato di detenzione di sostanza stupefacente, omettendo di indicare il vincolo di pertinenzialità tra la somma in sequestro ed il delitto di cui all'art. 73, comma 4, dpr n. 309/1990; il Tribunale aveva errato nel disporre la confisca del denaro, indicato quale somma derivante da precedenti cessioni di sostanza stupefacente e, quindi, relativo a condotte illecite diverse da quella contestata; risultava, quindi, evidente il vizio di motivazione con riferimento alla misura di sicurezza, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 motivo di ricorso è inammissibile per genericità.

2. Come evincibile dalla lettura della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto di procedere, con riferimento alla somma di denaro in sequestro, alla confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 /1990. Giova ricordare che questa Corte ha affermato, che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso ìn cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez 4 n. 20130 del 19/04/2022,Rv.283248 - 01).

E va anche ricordato che l'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (in G.U. 14/11/2023, n.266), che ha disposto, con l'art. 1, comma 1, la conversione, con modificazioni, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (in G.U. 15/09/2023, n. 216), prevede la possibilità di applicare l'art. 240-bis cod. pen. anche per il delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, Nella specie, il Tribunale, in linea con i suesposti principi di diritto e con il dato normativo, ha disposto, con congrue argomentazioni, la confisca della somma di euro 4.870,00, oggetto di sequestro preventivo nei confronti del ricorrente, richiamando per relationem la motivazione del provvedimento applicativo della misura reale e specificando che la disponibilità della somma di denaro in questione era priva di lecita giustificazione e qualificabile quale provento delle pregresse attività di cessione di stupefacente; ha anche adeguatamente valutato come inconsistente la tesi difensiva di Shahen Ahmed Gomaa Sayed, che aveva dichiarato di aver ricavato dallo spaccio dei primi 400 grammi di hashish soli 170,00 euro.

Il ricorrente non si confronta criticamente con tale motivazione, deducendo, invece, che la somma di denaro non costituisce profitto del contestato reato di detenzione e che difetta, quindi, il nesso di pertinenzialità con l'attività illecita contestata; deduce, conseguentemente, la illegittimità della confisca ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod.pen., senza alcuna correlazione con il decisum del Tribunale che, come detto, ha disposto, invece, la confisca in base al disposto dell'art. 85-bis, d.P.R. n. 309/1990. In tal modo il motivo di ricorso risulta inammissibile per genericità.

Va, infatti, osservato che il motivo di ricorso per cassazione deve doverosamente confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 dei 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568;

Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E si è anche precisato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al "decisum" del provvedimento impugnato, come avvenuto nella specie, risultando la doglianza del tutto avulsa dal contenuto decisorio del provvedimento impugnato (Sez.3, n. 39071 del 05/06/2009, Rv.244957).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa tenuto conto della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell