Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2607/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming demolition order expires after five years due to lack of execution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2607/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible for failing to substantiate its arguments regarding the extinction of the demolition order. The appellant argued that the order, treated as a penalty, should expire after five years of non-execution under EU law, while the prosecution contended it is merely an administrative restorative measure. The court rejected this distinction, ruling that demolition orders do not constitute penalties subject to prescription limits and that the appeal lacked specific factual elements required by procedural law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 173 cod. pen.; Art. 7 CEDU: Demolition orders issued by judges are administrative restorative measures without punitive intent and do not constitute penalties subject to the five-year prescription period applicable to criminal penalties.

Parole chiave

Generato dall'IA
demolition order administrative penalty prescription period Criminal Procedure Code European Convention inadmissible appeal restorative measure divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173 cod. pen.
31 comma 9, dpr 380/2001 costituisce una pena a tutti gli effetti e, quindi, rientra nell'ambito dell'art. 173 cod.pen., con la conseguenza che, ove non portato ad esecuzione nel termine quinquennale, deve considerarsi estinto.
Art. 7 CEDU
Italia del 12 settembre 2024, si è ritenuto che l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale (nella specie, in conformità con l'art. 7 della legge n.
Art. 31 comma 9 d.P.R. n. 380/2001
3 e 117 Cost., dell'art. 31 del d.P.R.
Art. 581 lett. d) cod.proc.pen.
La censura quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod.
art. 173 cod.pen
31 comma 9, dpr 380/2001 costituisce una pena a tutti gli effetti e, quindi, rientra nell'ambito dell'art. 173 cod.pen., con la conseguenza che, ove non portato ad esecuzione nel termine quinquennale, deve considerarsi estinto.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.3, n.36387 del 07/07/2015
pen.(Sez.3, n.36387 del 07/07/2015, Rv.264736;
Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011
Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Mercurio e altro, Rv.
Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010
250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv.
Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003
248670), atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv.
Sez.3, n.49331 del 10/11/2015
7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge (Sez.3, n.49331 del 10/11/2015,Rv.265540;
Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009
Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv.
Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009
245918; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv.
Sez.3,n.41475 del 03/05/2016
245403, nonché Sez.3,n.41475 del 03/05/2016, Rv.267977, che ribadendo il principio in questione ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt.
Longo c. Italia del 12 settembre 2024
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414
Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv.
Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596
242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cotichini Riccardo, nato a Rocca di Papa il 20/12/1931 avverso l'ordinanza del 10/07/2024 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/07/2024, il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo di cui alle sentenze n. 59/2010 e n. 31/2011, rispettivamente irrevocabili in data 1aprile 2010 e 12 marzo 2011.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Cotichini Riccardo, a mezzo del difensore di fiducia articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge 689/1981 e 7 CEDU. Espone che le sentenze con le quali era stato disposta la demolizione delle opere abusive erano divenute irrevocabili nel 2010/2011 e che l'ordine di demolizione non era stato eseguito nel termine quinquennale previsto dalla legge per le pene accessorie; argomenta che alla luce del diritto CEDU l'ordine di demolizione ex art. 31 comma 9, dpr 380/2001 costituisce una pena a tutti gli effetti e, quindi, rientra nell'ambito dell'art. 173 cod.pen., con la conseguenza che, ove non portato ad esecuzione nel termine quinquennale, deve considerarsi estinto.

Espone, inoltre, di aver proposto ricorso amministrativo avverso i provvedimenti sanzionatori comunali, in quanto l'immobile di cui si controverte era già in loco dal lontano 1954 e il comune interessato stava procedendo alle perimetrazioni nella zona in questione, perimetrazioni che potranno recuperare "all'urbano" l'immobile; argomenta che, pertanto, procedere all'esecuzione dell'ordine di demolizione comporterebbe un gravissimo ed irreparabile danno al ricorrente ed all'intero nucleo familiare, con lesione di diritti fondamentali ed inviolabili della persona.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile 2. La doglianza con la quale si deduce l'estinzione dell'ordine di demolizione è manifestamente infondata. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, l'ordine di demolizione impartito dal giudice, stante la sua natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso, non si estingue per il decorso del tempo ai sensi dell'art. 173 cod. pen.(Sez.3, n.36387 del 07/07/2015, Rv.264736;

Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670), atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573). Ed è stato anche precisato che tali caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU, osservando che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell'art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge (Sez.3, n.49331 del 10/11/2015,Rv.265540;

Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403, nonché Sez.3,n.41475 del 03/05/2016, Rv.267977, che ribadendo il principio in questione ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna). Con la recente sentenza della Corte EDU, Prima Sezione, Longo c.

Italia del 12 settembre 2024, si è ritenuto che l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale (nella specie, in conformità con l'art. 7 della legge n. 47 del 1985, ora art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001) ha uno scopo funzionale al ripristino del precedente stato dei luoghi e non ha, dunque, scopo punitivo; perciò, non si è in presenza di una "pena" ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione e l'ordine di demolizione non può essere soggetto al termine di prescrizione previsto per le sanzioni aventi natura penale. La Corte Edu ha, dunque, ribadito importanti principi in ordine alla natura giuridica dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusivamente realizzata, disposto dal giudice, escludendo la sua natura di pena e, conseguentemente, l'applicabilità del regime prescrizionale della pena di cui all'art. 173, cod. pen.

3. La doglianza avente ad oggetto la proposizione di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti sanzionatori comunali è del tutto generica e priva di elementi di concretezza. La censura quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi dì fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art.591 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa tenuto conto della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di