Cassation appeal dismissed for lack of legal grounds; court found motivation sufficient and no violation of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court lacked motivation. The appellant argued the trial court failed to explain why materials were classified as waste rather than reusable items, suggesting a lesser administrative offense instead. The court ruled this argument unfounded, citing established precedent that appeals against real security measures require proof of a legal violation or a motivation so defective it renders the reasoning incomprehensible, neither of which was present here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.p.; Art. 256 d.lgs. n. 152/2006: A cassation appeal against a real security measure is admissible only for a violation of law, encompassing errors in judgment or a motivation so radically flawed that it fails to provide a coherent and reasonable logical itinerary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA DeposiJAa in Cancelleria sul ricorso proposto da Oggi, Lezzi Santo, nato a Surbo il 30/10/1951 2025 avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 28/05/2024; IL FL visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Cinzia Parasporo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In data 28/05/2024 il Tribunale di Lecce, decidendo in sede di annullamento con rinvio disposto da Questa Corte, con decisione n. 18382 del 10/04/2024, confermava il sequestro probatorio di un terreno, disposto nei confronti di Lezzi Santo, per il reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006. 2.Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione, tramite difensore, Lezzi Santo, deducendo il vizio di mancanza di motivazione, giacché il Tribunale del riesame avrebbe omesso di dare conto delle ragioni per la quale i materiali rinvenuti sul suolo siano stati considerati rifiuti e non beni riutilizzabili. Al più, aggiunge la difesa, il Tribunale avrebbe dovuto attribuire tale qualifica solo ai frigoriferi e ai sanitari rinvenuti nel terreno e, tenuto conto della natura domestica degli stessi, inquadrare, più correttamente, la condotta nell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006.
3. Il motivo è manifestamente infondato. Giova richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325, cod. proc. pen., e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda. Nel caso in esame il Tribunale, ha confutato la tesi difensiva, secondo la quale si sarebbe trattato di una custodia temporanea finalizzata al reimpiego, ritenendo sussistente il fumus del reato di discarica abusiva in ragione dell'estensione dell'area interessata, della differente tipologia dei materiali abbandonati confusamente e della modalità di accumulo degli stessi, posati in terra in stato di degrado, senza protezione del suolo da percolazione di sostanze nocive e in assenza di riparo dagli agenti atmosferici. 4.Trattandosi di motivazione esaustiva e idonea a dare conto delle ragioni sottese all'apposizione del vincolo reale, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 21/11/2024 Il Cons