Italian Supreme Court annuls sentence for exceeding statutory sentencing reduction limits and suspending sentence beyond two-year cap.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a Catania court sentence against Mohammed El Ayyoubi, arguing the trial judge exceeded the one-third reduction limit for generic mitigating circumstances and improperly granted a suspended sentence. The Court found the trial judge had reduced the penalty by more than the legal maximum after accounting for continuations. Consequently, the Court annulled the original sentencing and suspended sentence provisions, remanding the case to set a new penalty within the correct legal bounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64, comma 1, n. 3 cod. pen.; Art. 163, comma 1 cod. pen.: The court must annul a sentence if the reduction for generic mitigating circumstances exceeds one-third of the base penalty, and must revoke a suspended sentence if the total equivalent penalty exceeds two years.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di El Ayyoubi Mohammed, nato in Marocco il 1°/1/1954 avverso la sentenza del 14/2/2024 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto annullare senza rinvio la sentenza, con rideterminazione della pena in un anno, un mese, 10 giorni di reclusione e 2.300 euro di multa, e con revoca della sospensione condizionale della pena
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/2/2024, il Tribunale di Catania dichiarava Mohammed El Ayyoubi colpevole dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 171-ter, I 22 aprile 1941, n. 633 e lo condannava alla pena di 2 anni, 1 mese di reclusione e 2.300 euro di multa.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 64, comma 1, n. 3 cod. pen. Il Tribunale avrebbe errato nella determinazione della pena, applicando una riduzione per le circostanze attenuanti generiche superiore al limite di 1/3. Inoltre, sarebbe errata la riduzione di pena - per le medesime circostanze - compiuta su quella determinata per il delitto ritenuto più grave ed aumentata per la continuazione; - erronea applicazione dell'art. 163, comma 1, cod. pen. Il Tribunale avrebbe riconosciuto la sospensione condizionale della pena in violazione di legge, alla luce dell'entità della sanzione inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
4. Con riguardo al primo motivo, il Tribunale ha effettivamente operato una riduzione della pena - quanto alle circostanze attenuanti generiche - superiore al limite di 1/3: muovendo da una base di 3 anni di reclusione e 3mila euro di multa (per il capo B), infatti, è stato applicato un aumento a titolo di continuazione pari a 2 mesi di reclusione e 500 euro di ammenda (così giungendo a 3 anni, 2 mesi di reclusione e 3.500 euro di multa), per poi operare la riduzione per le citate attenuanti fino a 2 anni, 1 mese di reclusione e 2.300 euro di multa, dunque oltre la misura massima. 4.1. L'entità della sanzione, peraltro, può essere rettificata da questa Corte nella misura di 2 anni, 1 mese, 10 giorni di reclusione e 2.333 euro di multa, ossia riducendo ad 1/3 la decurtazione per le circostanze attenuanti generiche.
5. Il ricorso, ancora, è fondato quanto al secondo motivo. 5.1. L'imputato ha beneficiato della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 163, comma 1, cod. pen., ossia del limite di due anni di pena detentiva, ovvero di pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni. 5.2. Il beneficio, pertanto, deve essere revocato, e a ciò può provvedere questa Corte, eliminando la relativa statuizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in due anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 2333 di multa, e alla sospensione condizionale della pena, statuizione che elimina. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024 I Co