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Sentenza — n. 2226/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug association convictions, rejecting claims of insufficient evidence and improper sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2226/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected appeals by Gagliano and Castiglia against their convictions for drug trafficking association. The defendants argued that evidence linking them to the criminal group was insufficient and that they deserved mitigating circumstances, but the court found the intercepted conversations proved their operational roles. Consequently, the court upheld the lower court's findings of fact and legal reasoning, dismissing the appeals as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the sufficiency of evidence in drug association cases or the denial of statutory mitigating circumstances must be rejected if the lower court's reasoning is not manifestly illogical or contradictory.

Parole chiave

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drug trafficking association intercepted conversations mitigating circumstances evidence sufficiency Cassation appeal criminal liability operational role partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Segue al rigetto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Gagliano è stato condannato per il reato del capo 1) relativo alla violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per il reato del capo 2) che raggruppa plurime violazioni dell'art.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
74 e dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 114 cod. pen.
Con il secondo motivo lamenta il diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. che, però, è per natura incompatibile con la condanna per il reato associativo dell'art.
art. 114 cod. pen
Con il secondo motivo lamenta il diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Segue al rigetto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. Sesta, n. 11237 del 08/02/2022
Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro
Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, Pavone
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi di Gagliano Angelo Giuseppe, nato a Gela il 26/03/1991; Vitale Rosario, nato a Taormina il 15/06/1990 (posizione stralciata); Castiglia Massimo, nato a Lentini il 01/02/1980, avverso la sentenza in data 23/06/2023 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di Gagliano e Castiglia; udito per l'imputato Castiglia l'avv. Francesco Villardita, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito per l'imputato Gagliano, l'avv. Orazio Maurizio Scicolone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 23 giugno 2023 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza in data 19 luglio 2022 del Tribunale di Gela che aveva condannato gli imputati alle pene di legge per la violazione dell'art. 74 e dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. All'udienza del 24 settembre 2024 il Collegio ha stralciato con ordinanza a verbale la posizione di Rosario Vitale, ritenendo legittimo l'impedimento del suo difensore, Flavio Sinatra.

3. Angelo Giuseppe Gagliano ricorre per cassazione sulla base di due motivi: con il primo eccepisce la violazione di legge in merito al reato associativo, non essendo stata raggiunta la prova della sua partecipazione; con il secondo lamenta il difetto di motivazione sul terzo motivo di appello perché non era stata applicata l'attenuante dell'art. 114 cod. pen.

4. Massimo Castiglia lamenta il vizio di motivazione con il primo motivo in relazione al reato associativo e alla prova della sua partecipazione e con il secondo motivo in relazione al reato fine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. I ricorsi sono nel complesso infondati. Gagliano è stato condannato per il reato del capo 1) relativo alla violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per il reato del capo 2) che raggruppa plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con il primo motivo di ricorso non contesta l'esistenza dell'associazione, ma la riconducibilità dei suoi rapporti con Maijch Vella nell'ambito del reato associativo, innanzi tutto, perché il collaboratore di giustizia, Roberto Di Stefano, non l'aveva mai menzionato tra i sodali, in secondo luogo, perché il rapporto con Vella, da cui acquistava lo stupefacente che rivendeva, era di tipo personale.

La censura è rivalutativa. E' irrevocabile l'accertamento di responsabilità del reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 tra Davide Pardo, Orazio Faraci, Salvatore Biundo e Maijch Vella, in virtù della sentenza della Sezione Sesta della Corte di cassazione n. 11237 del 08/02/2022. Nell'ambito del sodalizio, Pardo era al vertice e dava gli ordini, coadiuvato da Giuseppe Schembri, Vella era al secondo livello e dava gli ordini, tra gli altri, a Gagliano, che lavorava alle sue dipendenze come pusher, piazzava lo stupefacente, in particolare cocaina e marijuana, rendicontava le cessioni, si doveva occupare dei recuperi credito.

Non è decisiva l'omissione del collaboratore di giustizia. Rileva, invece, che Gagliano era solito comunicare con un'utenza intestata alla madre e adoperava, a volte, un linguaggio criptico, a volte un linguaggio più esplicito, aveva contatti continuativi con Vella in merito a tutte le attività di spaccio, subito dopo l'arresto di Pardo aveva manifestato la 2 IALL( disponibilità ad anticipare 200 euro per prendere tempo con i fornitori, così mostrando di farsi carico e di sentire come propri i problemi dell'associazione. Il ricorrente censura tale parte di motivazione della Corte territoriale ritenendo che abbia compiuto un salto logico.

In realtà, si tratta di un'interpretazione non manifestamente illogica o contraddittoria delle conversazioni intercettate anche in ambientale. Sono emersi rapporti continuativi nel tempo e una posizione di autorevolezza di Vella rispetto a Gagliano che lavorava ai suoi ordini assolvendo plurimi compiti, dal rapporto con gli acquirenti, alla rendicontazione contabile delle vendite, al recupero crediti, per cui non è illogica l'inferenza della sua partecipazione al sodalizio (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838-01). Con il secondo motivo lamenta il diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. che, però, è per natura incompatibile con la condanna per il reato associativo dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (tra le più recenti, Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804 - 02).

Castiglia, del pari, dirige le sue doglianze verso la condanna per il reato associativo e, a differenza di Gagliano, anche verso la condanna per i reati fine. Il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata ove i Giudici hanno valorizzato la circostanza che lo stesso, dopo l'arresto di un altro sodale, Salvatore Biundo, aveva rassicurato Pardo, dicendogli che era in condizione di "dargli un'altra macchina" per farlo lavorare, anche se era necessario saldare il debito. Castiglia comunicava con un'utenza intestata ad altro soggetto o servendosi di cabine pubbliche, il linguaggio era criptico, sempre vi era la raccomandazione tra gli interlocutori di non usare il telefono per le comunicazioni.

Le conversazioni intercettate erano indicative della sua effettiva capacità operativa nel settore degli stupefacenti nonché dello stabile inserimento nel contesto associativo, tanto che, anche dopo l'arresto di Pardo tendeva ancora ad accreditarsi come possibile fornitore credendo nella persistente vitalità del sodalizio nonostante l'arresto del suo capo o promotore. E' generico anche il secondo motivo di ricorso laddove contesta il travisamento dei fatti perché il tenore delle conversazioni era sintomatico di un rapporto amicale blando, disinteressato, finalizzato in una singola occasione alla compravendita di un'autovettura.

I Giudici di merito hanno invece ben spiegato come dalle intercettazioni era emerso in modo inequivocabile il ruolo di Castiglia come stabile fornitore: era stato lui a procurare i due chili di marijuana a Biundo e dopo il suo arresto era in grado di procacciare altro stupefacente per Pardo e ancora, dopo l'arresto di questi, era pronto a collaborare e a rifornire il sodalizio di altro stupefacente. Alla luce delle considerazioni esposte i ricorsi di Angelo Giuseppe Gagliano e Massimo Castiglia devono essere rigettati. Segue al rigetto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali. 3 Pit P.Q.

M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Co