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Sentenza — n. 2222/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2222/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2222/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 15/05/2023, il Tribunale di Foggia condannava Massimo Lacci alla pena di C 1.000,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'articolo 95 del d.P.R. 380/2001, commesso in San Giovanni Rotondo, acc.to il 13/04/2018. Avverso la sentenza, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione il Lacci.Con il primo e unico motivo, lamenta violazione dell'articolo 157 cod. pen. per non avere il Tribunale di Foggia dichiarato la prescrizione del reato, stante la sua natura istantanea e la preesistenza del pergolato rispetto alla data di accertamento del reato. In ogni caso il reato sarebbe prescritto perché dalla data di accertamento del reato erano decorsi più di cinque anni al momento della pronuncia della sentenza.

Regesto Legislator

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articolo 157 cod. pen, articolo 95 d.P.R. 380/2001, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2222/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che i reati c.d. "antisismici" di cui all'articolo 95 d.P.R. 380/2001 hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termina l'intervento oppure non ottiene la relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 29737 del 04/06/2013, Vella, Rv. 255823 - 01; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, dep. 2016, Stabile, Rv. 266015; Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015, dep. 2016, Russo, Rv. 266224; Sez. 3, n. 12235 del 11/02/2014, Petrol°, Rv. 258738).

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito pena massima reato di poca entità momento del reato pena accessoria delitto

Disposizioni normative citate

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articolo 157 cod. pen
Avverso la sentenza, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione il Lacci.Con il primo e unico motivo, lamenta violazione dell'articolo 157 cod. pen.
articolo 95 d.P.R. 380/2001
"antisismici" di cui all'articolo 95 d.P.R. 380/2001 hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termina l'intervento oppure non ottiene la relativa autorizzazione (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lacci Massimo, nato a San Giovanni Rotondo il 12/01/1977, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia in data 15/05/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale D.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per l'inàmmissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15/05/2023, il Tribunale di Foggia condannava Massimo Lacci alla pena di C 1.000,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'articolo 95 del d.P.R. 380/2001, commesso in San Giovanni Rotondo, acc.to il 13/04/2018.

2. Avverso la sentenza, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione il Lacci.Con il primo e unico motivo, lamenta violazione dell'articolo 157 cod. pen. per non avere il Tribunale di Foggia dichiarato la prescrizione del reato, stante la sua natura istantanea e la preesistenza del pergolato rispetto alla data di accertamento del reato. In ogni caso il reato sarebbe prescritto perché dalla data di accertamento del reato erano decorsi più di cinque anni al momento della pronuncia della sentenza.

3. In data 27 marzo 2024 l'Avv. Tommaso Di Martino, per l'imputato, depositava memoria di replica in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.

2. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che i reati c.d. "antisismici" di cui all'articolo 95 d.P.R. 380/2001 hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termina l'intervento oppure non ottiene la relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 29737 del 04/06/2013, Vella, Rv. 255823 - 01; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, dep. 2016, Stabile, Rv. 266015; Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015, dep. 2016, Russo, Rv. 266224; Sez. 3, n. 12235 del 11/02/2014, Petrol°, Rv. 258738).

Nel caso di specie, come evidenziato anche dal Procuratore generale, il ricorrente deduce l'ultimazione dei lavori in epoca antecedente alla data del sopralluogo, ma di tale dato non fornisce prova alcuna, per cui deve ritenersi che il reato sia proseguito fino alla data della sentenza di primo grado. Le fotografie di cui il ricorrente fa menzione nella memoria di replica non sono neppure allegate al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza dello stesso. Ad ogni buon conto, e per mero tuziorismo, stante l'anzidetta assenza di prova di ultimazione dei lavori in epoca antecedente, anche partendo dal 13 aprile 2018, data del sopralluogo (e quindi di accertamento del reato), aggiunti 49 giorni di sospensione del corso della prescrizione (dal 19/12/2022 al 06/02/2023), all'epoca della pronuncia della sentenza (15/05/2023) il termine di prescrizione massima di cui agli articoli 157 e 160 cod. pen. non sarebbe in ogni caso decorso (lo sarebbe invece il 10 giugno 2023).

3. Il ricorso non può, quindi, che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen