Sentenza — n. 2071/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 27/08/2024, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da VERRONE Luigi, avverso l'ordinanza, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicatagli in relazione agli artt. 416, 452-quaterdecies cod. pen. In data 04/11/2024, il difensore del VERRONE depositava rituale dichiarazione dell'indagato di rinuncia al ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2071/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 310 cod. proc. pen., da VERRONE Luigi, avverso l'ordinanza, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicatagli in relazione agli artt. 416, 452-quaterdecies cod. pen. In data 04/11/2024, il difensore del VERRONE depositava rituale dichiarazione dell'indagato di rinuncia al ricorso.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: VERRONE Luigi, nato a Maddaloni il 04/05/2000 avverso l'ordinanza emessa in data 27/08/2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 27/08/2024, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da VERRONE Luigi, avverso l'ordinanza, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicatagli in relazione agli artt. 416, 452-quaterdecies cod. pen. In data 04/11/2024, il difensore del VERRONE depositava rituale dichiarazione dell'indagato di rinuncia al ricorso.
2. Deve quindi convenirsi con il Procuratore Generale in ordine alla sopravvenuta inammissibilità del ricorso, conseguente alla rinuncia. L'indagato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che appare equo quantificare in Euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 dicembre 2024 Il Consigli tensore Il Pr