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Sentenza — n. 2065/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to res judicata and manifestly unfounded grounds regarding bail.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2065/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ferchichi Mourad inadmissible because the underlying criminal judgment had already become final, rendering the matter moot. The appellant argued that pre-trial detention was disproportionate given his health issues and lack of fixed residence, but the court noted the existence of serious drug offenses and prior criminal history. Consequently, the court ruled the appeal legally unfounded and dismissed it, ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 367, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the subject matter has ceased to be contested due to the finality of a prior judgment, and the appeal is also manifestly unfounded.

Parole chiave

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res judicata pre-trial detention inadmissible appeal manifestly unfounded procedural mootness court costs criminal procedure inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 366, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 367, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
In data 21 ottobre 2024 il Tribunale di Brescia trasmetteva l'attestazione di irrevocabilità della sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
In data 21 ottobre 2024 il Tribunale di Brescia trasmetteva l'attestazione di irrevocabilità della sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1166 del 02/12/2015, Luppino
Sez. 3, n. 31204 del 14/03/2019, Zago
266177 - 01) e non presenta margini di illogicità e contraddittorietà.Del pari non sussiste la lamentata illogica disparità di trattamento con soggetti muniti di fissa dimora, posto che la relativa questione è già stata ritenuta infondata da questa Corte (Sez. 3, n. 31204 del 14/03/2019, Zago, Rv.
Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
228168-01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti
208166-01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi
286244 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv.
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da Ferchichi Mourad, nato in Tunisia il 20/08/1967 (CUI 01G9NXT), avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Brescia del 19/09/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Aldo Esposito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 19/09/2024, il Tribunale del riesame di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia in data 26/07/2024, applicava all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in luogo dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Evidenzia come la misura cautelare non detentiva fossa stata applicata in relazione alla detenzione di una modica quantità di stupefacente, parte della quale veniva utilizzata dallo stesso imputato, che soffre di diabete a causa del quale gli erano state amputate le dita dei piedi, per lenire il dolore. La misura non è proporzionata al fatto di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, posta la resipiscenza dimostrata dal Ferchichi in sede di convalida. Anche l'assenza di fissa dimora costituisce elemento non conclusivo, potendo essere applicate anche misure non detentive, quale quella disposta dal Tribunale in sede di convalida dell'arresto.

3. In data 21 ottobre 2024 il Tribunale di Brescia trasmetteva l'attestazione di irrevocabilità della sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. relativa agli odierni fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e comunque inammissibile.

2. Come risulta dalla attestazione trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale di Brescia, la sentenza relativa agli odierni fatti risulta essere passata in giudicato in data 9 ottobre 2024. Pertanto, si è esaurita la fase cautelare e si è entrati nella fase esecutiva, il cui titolo non è più costituito dall'ordinanza custodiale ma dalla sentenza di condanna o, come nel caso in esame, di patteggiamento. Il ricorso è pertanto inammissibile per cessata materia del contendere.

3. Ad ogni buon conto, il ricorso è anche manifestamente infondato. Il Tribunale evidenzia come la compresenza di diversi tipi di stupefacente "pesante" (6,16 grammi di eroina divisi in 3 confezioni e 14,10 grammi di cocaina divisi in dodici involucri, tutti occultati nel cavo orale), il rinvenimento di 190 euro, il cui possesso non era giustificato da attività lavorativa, l'avere gli operanti seguito visivamente la cessione di stupefacenti con donna non identificata, l'avere l'imputato opposto resistenza all'atto del controllo, la presenza di numerosi precedenti specifici (l'ultimo stato detentivo era cessato appena sei mesi prima per fine pena), l'assenza di fissa dimora, costituiscono tutti elementi in ragione dei quali ritenere la piena sussistenza dell'esigenza cautelare special-preventiva di cui all'articolo 274, lettera c), cod. proc. pen. e l'inadeguatezza di misure cautelari non detentive, in ragione della evidente non recisione da parte dell'indagato dei contatti con ambienti criminali, da cui rinviene le fonti di sostentamento e della inadeguatezza di misure il cui rispetto è rimesso totalmente alla capacità autocustodiale del destinatario della misura stessa.

Tale motivazione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la pericolosità sociale dell'indagato è desunta congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità» (Sez. 3, n. 1166 del 02/12/2015, dep. 2016, Luppino, Rv. 266177 - 01) e non presenta margini di illogicità e contraddittorietà.Del pari non sussiste la lamentata illogica disparità di trattamento con soggetti muniti di fissa dimora, posto che la relativa questione è già stata ritenuta infondata da questa Corte (Sez. 3, n. 31204 del 14/03/2019, Zago, Rv. 276881 - 02), che, giudicando della deroga contenuta nell'articolo 275, comma 2-bis cod. proc. pen., ne ha sottolineato la natura eccezionale e pienamente giustificata dalla valutazione in concreto delle circostanze di fatto, come effettuato nel caso di specie dai giudici del Riesame.

3. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile. il Collegio evidenzia quanto segue. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui l'interesse alla pronuncia sul ricorso per Cassazione viene a mancare in un momento successivo alla presentazione dello stesso, non è possibile configurare una ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01;

Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01, relativa ad un caso analogo a quello per cui è processo). Tuttavia, il Collegio ritiene che tale principio non possa trovare applicazione in casi, quale quello in esame, in cui il ricorso sia "originariamente" inammissibile nel merito. In questo caso, infatti, la primaria causa di inammissibilità preesiste alla sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente colpa dei ricorrenti nella determinazione della mancata instaurazione del valido rapporto di impugnazione. A ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo