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Sentenza — n. 2061/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal claiming factual error regarding appellate court jurisdiction over pre-trial measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2061/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the extraordinary appeal inadmissible under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court erred in jurisdiction by transferring a case regarding pre-trial measures to the Supreme Court, citing specific Supreme Court precedents. The Court ruled that the alleged issues constituted errors of judgment and legal interpretation, which fall outside the narrow scope of the extraordinary remedy reserved for mere perceptual mistakes.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; l'errore di giudizio o di valutazione non è deducibile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., il quale è limitato a correggere sole sviste percettive del giudice di legittimità.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility error of judgment exclusion appellate court jurisdiction pre-trial measures review perceptual error requirement declinatoria di competenza inosservanza delle norme sulla competenza impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod.proc.pen.
Cordasco Aurora, per il tramite del difensore munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
la declaratoria di inammissibilità del ricorso; a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 13 Cost.
art. 625-bis cod.proc.pen
Cordasco Aurora, per il tramite del difensore munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n.16103 del 30/04/2002
Sez.U, n.37505 del 14/07/2011
n.16103 del 30/04/2002, rv.24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686).
Sez.6, n.35239 del 21/05/2013
n.16103 del 30/04/2002, rv.24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686).
Sez.U,n.18651 del 26/03/2015
n.16103 del 30/04/2002, rv.24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686).
Sez.5, n.37725 del 05/04/2005
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cordasco Aurora, nata a Genzano di Roma il 29/12/1996 avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi.

RITENUTO IN FATTO

1. Cordasco Aurora, per il tramite del difensore munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 22989/2024 emessa dalla Quarta Sezione Penale di questa Corte in data 17/04/2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla predetta avverso la sentenza del 09/06/2023 del Tribunale di Velletri.

2. La ricorrente articola due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce che la Corte di cassazione è incorsa in errori materiali e/o di fatto per aver deciso erroneamente una impugnazione di competenza per materia esclusiva della Corte di appello e per aver ignorato la sentenza delle Sezioni Unite n. 33216/2016. Con il secondo motivo deduce l'erroneità della decisione, perché erroneo l'invio d'ufficio del procedimento da parte della Corte di appello alla Corte di Cassazione, in quanto avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rigetto predibattimentale della richiesta di messa alla prova, rientrante nella competenza per materia della Corte di appello. Chiede, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 motivi di ricorso proposti rappresentano un errore di giudizio, che, nella stessa prospettazione della ricorrente, appare involgere l'aspetto valutativo della decisione (pretesa erronea conversione in ricorso per cassazione dell'appello proposto dalla ricorrente) e si concreterebbe, pertanto, in una errata valutazione giuridica e non in un errore materiale o di fatto.

2. Una siffatta doglianza, quindi, non è deducibile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono, pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, la deduzione di una errata valutazione di elementi probatori (Sez.

Un. n.16103 del 30/04/2002, rv.24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686). Ed è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625- bis cod. proc. pen.nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio, precisandosi che tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez.5, n.37725 del 05/04/2005, Rv.232313).

3. Consegue, pertanto, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod.proc.pen. la declaratoria di inammissibilità del ricorso; a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, tenuto conto della causa di inammissibilità, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de