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Sentenza — n. 1766/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against refusal to lift preventive seizure of a firearm in a hunting park. The court rejects the claim of legal violation and erroneous evidence evaluation. The decision upholds the lower court's finding of a crime committed within the protected area.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1766/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Vincenzo Montalto's appeal against the refusal to lift a preventive seizure of a hunting rifle. Montalto argued that the seizure occurred outside the protected perimeter and that the firearm was unloaded, while the prosecution contended the vehicle entered the park. The court dismissed the appeal because the lower tribunal provided a coherent and logical reasoning for its evidentiary assessment, rejecting the defense's factual reconstruction without logical gaps.

Regesto Legislator

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Art. 322 bis c.p.p.; Art. 325 c.p.p.: A cassation appeal against an order refusing the lifting of a preventive seizure is admissible only for violation of law, which requires a complete and coherent argumentative structure; the court's decision is valid if the reasoning is free of logical inconsistencies and adequately justifies the evaluation of evidence.

Parole chiave

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preventive seizure hunting park violation of law evidence evaluation cassation appeal fishing and hunting procedural law violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 322 bis c.p.p.
Con ordinanza depositata in data 29/4/2024, il Tribunale di Messina, adito ex art. 322 bis cod.
Art. 325 c.p.p.
Art. 11 lett. f) e 30 legge 394/1991
pen., ha rigettato l'appello avanzata nell'interesse di Montalto Vincenzo, indagato per il reato di cui all'art. 11 lett.
Art. 21 lett. g) e 30 lett. d) d.P.R. 157/1992
394/91 nonché dell'art. 21 lett.
Art. 616 c.p.p.
All'infondatezza del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 322 bis cod. proc. pen
Con ordinanza depositata in data 29/4/2024, il Tribunale di Messina, adito ex art. 322 bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello avanzata nell'interesse di Montalto Vincenzo, indagato per il reato di cui all'art.
articolo 325 cod. proc. pen
L'articolo 325 cod. proc. pen.
articolo 322 bis cod. proc. pen
consente il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'articolo 322 bis cod. proc. pen.
art. 21 d.P.R. 157/92
g) dell'art. 21 d.P.R. 157/92 utilizzato dal Tribunale per individuare la disciplina vigente nell'Area regionale del Parco dei Nebrodi non impedisce di riferire la rTh motivazione contestata anche alla contravvenzione di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
All'infondatezza del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov
Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi
Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv.
Sez. 3, 11/9/024, Gaiani
245093; Sez. 3, 11/9/024, Gaiani).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTALTO VINCENZO nato a PALERMO il 09/05/1958 avverso l'ordinanza del 29/04/2024 del Tribunale di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre a un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, e dell'avv.to Giuseppe Fiorenza, difensore di Montalto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 29/4/2024, il Tribunale di Messina, adito ex art. 322 bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello avanzata nell'interesse di Montalto Vincenzo, indagato per il reato di cui all'art. 11 lett.

f) e 30 I. 394/91 nonché dell'art. 21 lett.

g) e 30 lett.

d) d.P.R. 157/1992, avverso l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Patti aveva respinto di revoca del sequestro preventivo in data 12/11/2023 del fucile da caccia sequestrato all'indagato il 12.12.2023;

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione Montalto, a mezzo del difensore di fiducia, che con unico motivo denuncia la violazione degli artt. 21 lett. g), 30 lett.

d) d.P.R. 157/1992 e 11 legge 394/1991 nonché "l'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti". Si assume che il provvedimento impugnato era incentrato solo sulla violazione dell'art. 21 lett.

g) d.P.R. 157/02 che però ictu oculi non era configurabile, essendo stato effettuato il sequestro in un giorno destinato all'attività venatoria, in luogo distante dal centro abitato mentre l'arma veniva trasportata scarica e custodita nel bagagliaio di una vettura, in doppio fodero. Aggiunge la difesa che, benché il provvedimento impugnato non faccia menzione alla violazione dell'art. 11 lett.

f) legge 6/12/1991 n. 394, neppure tale reato sarebbe comunque configurabile e ciò in quanto: Montalto era stato fermato fuori dal perimetro del Parco dei Nebrodi, siccome rivelato dalla consulenza di parte, che prova che "il sentiero si sviluppa lungo il confine del parco per circa m. 980 prima di oltrepassare il confine" e dalla nota della PG in data 28/2/2024; le s.i.t. di Di Gregorio provano che la vettura di Montalto, prima di essere fermata, si era inoltrata per pochi minuti lungo il sentiero tornando poi indietro, privo di raggiunge l'area del parco, constatata l'impossibilità di proseguire per l'impraticabilità della strada.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. L'articolo 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'articolo 322 bis cod. proc. pen. solamente per violazione di legge. Sul punto si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte le quali, richiamando la giurisprudenza costante, hanno ricordato che "...il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento" (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692. Conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, 11/9/024, Gaiani).

2. Ciò posto, il Tribunale ha dato conto degli elementi che permettevano di configurare "le fattispecie normative in contestazione agli odierni indagati" che, come si legge nell'intestazione del provvedimento, sono rappresentate dal "reato di cui agli artt. 11 lett. f e 30 legge 394/91 e agli artt. 21 lett.

g) e 30 lett.

d) d.P.R. 157/92" per cui, come correttamente compreso dallo stesso ricorrente che sviluppa i sui argomenti tenendo in considerazione anche il reato di cui agli art. 11 comma 3 lett.

f) e 30 della legge 394/1991, il riferimento al divieto di cui alla lett.

g) dell'art. 21 d.P.R. 157/92 utilizzato dal Tribunale per individuare la disciplina vigente nell'Area regionale del Parco dei Nebrodi non impedisce di riferire la rTh motivazione contestata anche alla contravvenzione di cui agli artt. 11 e 30 della legge 394/1991. Tanto premesso, va osservato che il provvedimento impugnato fonda la ritenuta rilevanza del trasporto del fucile sulla nota del Comando del Corpo forestale in data 28/2/2024 che dava atto che gli operanti avevano notato l'auto sulla quale si trovava l'indagato "provenire dall'interno dell'area protetta".

A tale motivazione il ricorrente oppone censure, fondate su fonti di prova e argomenti logici confutanti, a suo avviso, la sussistenza del fumus commissi delicti, la cui verifica comporta valutazioni di merito precluse in questa sede. Gli argomenti difensivi propongono, infatti, una ricostruzione fattuale, già dedotta in sede di appello, che il Tribunale ha ritenuto di dover disattendere sulla base di un ragionamento, privo di incongruenze e di salti logici, che ha assegnato alla predetta nota del Corpo forestale un significato probatorio dirimente rispetto alle opposte fonti di prova segnalate dalla difesa, ossia il verbale riportante le sommarie informazioni testimoniali rese da Di Gregorio Gaetano, figlio del coindagato Giovanni, e la relazione redatta dal consulente di parte.

Il provvedimento impugnato, pertanto, perviene a una ricostruzione che integra l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 11 comma 3 lett.

f) e 30 legge 394 del 1991 ipotizzata e risulta sorretto da una motivazione non certamente apparente, in quanto giustifica, tra l'altro in modo non manifestamente illogico, il diverso valore probatorio assegnato agli elementi probatori emergenti dall'incarto processuale. All'infondatezza del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre