Italian Court annuls conviction for tax fraud due to mandatory confiscation omission under D.Lgs 74/2000.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Palermo Tribunal's conviction for tax fraud because it failed to order mandatory confiscation of illicit profits as required by Article 12 bis of D.Lgs 74/2000. The defense argued the appeal was inadmissible, but the Court held that direct confiscation is obligatory regardless of prior seizure orders. Consequently, the judgment was sent back to the Court of Appeal to calculate the profit and determine the appropriate confiscation measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 bis D.Lgs 74/2000; Art. 444 c.p.p.: The court established that when a conviction occurs for crimes under D.Lgs 74/2000, the judge must always order confiscation of illicit profits or equivalent assets, and a prior precautionary seizure does not exempt this mandatory obligation.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMOnei confronti di BUSALACCHI PIETRO, nato a Palermo 5.4.1991 avverso la sentenza in data 17.4.2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc iratore Generale Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con - nvio; letta la memoria del difensore, avv. Silvia Sansone, che ha concIL so per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso o in subordir e per l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Avverso la sentenza in data 17.4.2024 con cui il Tribunale di Paleimo ha condannato Pietro Busalacchi alla pena di due anni di reclusione riteri.sndolo responsabile dei reati di cui agli artt. 2 e 10 d. Igs. 74/2000, ricorre per case Eizione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo lamenta ido in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 12 bis del medesimo c ecreto legislativo, che nessuna statuizione fosse stata disposta in ordine alla confi di beni costituenti il profitto dei reati contestati, misura che in quanto prev sta dalla norma citata come obbligatoria doveva essere necessariamente essere emessa indipendentemente dall'esistenza di un precedente provvedimento di sequestro. Rileva che dagli atti processuali risulta un'evasione di imposta pari per l'ar no 2016 a complessivi C 348.005, di cui C 288.740 per maggiori imposte sui redditi ed C 119.265 per maggiore IVA.
2. Con memoria trasmessa a questo ufficio in data 13.11.2024 il c ifensore dell'imputato, avv. Silvia Sansone, ha chiesto la declaratoria di inamrr issibilità ovvero il rigetto del ricorso o in subordine l'annullamento della 5. entenza impugnata con rinvio, senza ulteriori precisazioni
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato. Essendo i reati per i quali è stata pronunciata la impugnata condanna compresi tra quelli di cui al d. Igs. 74/2000 per i quali la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato (confisca diretta) e quanto essa non è p:ssibile, dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto (confisca per equivalente)o è prevista obbligatoriamente dall'art. 12 bis del medesimo decreto, l'omessa pronuncia da parte del Tribunale palermi ano sul punto configura il vizio di violazione di legge censurato dal Procuratore ric prrente.
Incombeva infatti sul Tribunale l'individuazione del profitto conseguente quanto meno al reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000 relativo all'utilizzo di fai: ure per operazioni inesistenti, a nulla rilevando la mancanza di un previo provve linnento cautelare di sequestro delle somme corrispondenti al risparmio d spesa conseguente alla dichiarazione fraudolenta. Il sequestro, avendo infatti ;oltanto funzione anticipatoria dell'effetto ablatorio finale in presenza del per colo di dispersione dei beni dell'imputato, non costituisce, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obb igatoria della confisca, presupposto indefettibile della misura che va comunque csposta nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti z, norma dell'art. 444 cod. proc. pen. all'esito del giudizio di merito, ad eccezione del 'ipotesi in cui i beni appartengano a persona estranea al reato.
Si impone conseguentemente l'annullamento della sentenza impucnata in ordine alla suddetta omissione, con rinvio, trattandosi di ricorso proposto e questa Corte per saltunn, alla Corte di appello di Palermo che dovrà sia calcolare il rofitto, sia accertare se sussista la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla onfisca diretta o, in subordine, alla confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla omessa statuizione della confisca c gi rinvio per il giudizio alla Corte di App