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Sentenza — n. 1036/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for late request of non-custodial penalties under Cartabia reform.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1036/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the defendant's request for non-custodial penalties under the Cartabia reform. Although the defense argued the request was untimely, the lower court correctly exercised its ex officio powers to evaluate the request based on the defendant's extensive criminal record. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the lower court's reasoning was coherent and sufficient to justify the denial of the alternative sentence.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 545 bis cod. proc. pen.: The lower court may exercise ex officio powers to consider requests for non-custodial penalties under the Cartabia reform even if filed late, provided the judgment includes a reasoned evaluation of the defendant's criminal history and suitability for such measures.

Parole chiave

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Cartabia reform non-custodial penalties ex officio powers procedural timeliness criminal record evaluation appeal inadmissibility substitute punishments misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Al riguardo, richiama quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla disciplina transitoria enucleabile dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d.
Art. 545 bis cod. proc. pen.
Di talchè nessuna influenza sulla disamina della richiesta ha esplicato l'affermazione- in sé erronea - secondo la quale la richiesta di sostituzione delle pene detentive con la pena pecuniaria, formulata ai sensi dell'art. 545 bis cod.
Art. 20-bis cod. pen.
riforma Cartabia), nel senso che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive di cui all'art. 20-bis cod.
art. 545 bis cod. proc. pen
Di talchè nessuna influenza sulla disamina della richiesta ha esplicato l'affermazione- in sé erronea - secondo la quale la richiesta di sostituzione delle pene detentive con la pena pecuniaria, formulata ai sensi dell'art. 545 bis cod.
art. 20-bis cod. pen
riforma Cartabia), nel senso che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive di cui all'art. 20-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023
pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv.
Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023
pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023 Ud.
Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023
Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023 Ud.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALESSANDRINI MATTEO nato a FORLI' il 09/11/1975 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZ1A PARASPORO che ha concluso chiedendo ).

RITENUTO IN FATTO

1.Matteo Alessandrini ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, che ha condannato il ricorrente per i reati di cui agli artt. 349, comma 2, cod. pen (capo A) e 334 comma 2 cod. pen (capo B). 2.1.Con il primo motivo, si rappresenta che la Corte di appello non si è pronunciata sui motivi aggiunti, con i quali, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, il ricorrente formulava nuove istanze relative alla richiesta di sospensione del procedimento e di sostituzione delle pene detentive con la pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen.

Al riguardo, richiama quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla disciplina transitoria enucleabile dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), nel senso che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090), 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, deduce difetto di motivazione e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità richiesta dalla difesa.

Il giudice d'appello, nel motivare il diniego, ha richiamato i precedenti penali di cui è gravato il ricorrente in modo automatico e senza alcuna valutazione di ulteriori elementi, asserendo la incapacità del prevenuto di rispettare le prescrizioni e la mancata efficacia di prevenzione speciale.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per raccoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Deve preliminarmente precisarsi che, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in mento all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20- bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023 Ud. (dep. 17/01/2024), Rv. 285729;

Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023 Ud. (dep. 09/01/2024, Rv. 285630; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090).Nel caso in disamina, il giudice a quo, pur avendo affermato che i motivi aggiunti depositati in data 11/04/2024 - con i quali il ricorrente faceva richiesta di applicazione delle pene sostitutive - fossero tardivi, ha inteso, correttamente, la richiesta come una sollecitazione dell'attivazione dei poteri d'ufficio, e si è pertanto espressamente pronunciata sul punto, esprimendo una valutazione negativa, essendo il ricorrente gravato da numerosi precedenti penali, pur avendo concluso vari programmi di affidamento in prova, a cui ha fatto seguito la commissione di ulteriori reati.

Come si vede, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Di talchè nessuna influenza sulla disamina della richiesta ha esplicato l'affermazione- in sé erronea - secondo la quale la richiesta di sostituzione delle pene detentive con la pena pecuniaria, formulata ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen., fosse tardiva, posto che il giudice di merito ha, come abbiamo visto, esercitato í propri poteri ed esplicitato un valido supporto giustificativo a fondamento del decisum.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento a favore della Cassa delle ammende nonché al pagamento delle spese processuali. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, all'udienza del 21 novembre 2024 i