Cassation court dismisses prosecutor's appeal as no concrete interest exists when the underlying club transfers, voiding the presentation order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a GIP order modifying a presentation obligation for a football fan, arguing the GIP lacked power after the original Questore's decision was validated. The court found no concrete and actual interest because the football club associated with the obligation had transferred its title, rendering the order ineffective. Consequently, the appeal was declared inadmissible as it sought only formal legal application without practical impact.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 5, I. 401/89; Art. 6, comma 2, I. n. 401 del 1989: The prosecutor lacks standing to appeal a validated presentation order when the underlying factual basis (the club) has ceased to exist, as no concrete interest remains.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE talrflaj DI AGRIGENTO nei confronti di: MANNA MANUEL ANTONIO nato a CANICATTI' il 11/01/2005 avverso l'ordinanza del 01/08/2024 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; lette/4c le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 1/8/2024 il GIP del Tribunale di Agrigento modificò l'obbligo di presentazione imposto a Manna Manuel Antonio per effetto del provvedimento del Questore di Agrigento in data 2/5/2023 n. 20, convalidato dal GIP; Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento denunciando la carenza di potere. Si assume che, una volta convalidato il provvedimento questorile, il GIP non poteva più incidere sul regime che ne era derivato spettando al Questore di Agrigento la modifica delle prescrizioni imposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile non risultando configurabile un concreto e attuale interesse dell'ufficio che lo ha proposto alla rimozione del provvedimento impugnato. Il provvedimento impugnato fu, infatti, adottato in quanto la ASD Canicattì, alle cui partite era collegato l'obbligo di presentazione imposto a Manna, aveva trasferito il proprio titolo alla società Castrum Favara, che avrebbe giocato nello stadio di Favara. Se non fosse intervenuto il provvedimento impugnato, pertanto, il DASPO adottato nei confronti di Manna, e l'ordine di presentazione che imponeva sarebbero rimasti privi di effetti, essendo venuto meno ASD Canicattì.
Non si comprende, pertanto, l'interesse concreto e attuale perseguito attraverso il ricorso in valutazione non potendo lo stesso essere individuato nella "pretesa di una formale applicazione della legge" (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. . 270246 - 01; Sez. 3, n. 43886 del 9/10/2024, Chen; Sez. 5, n. 2712 del 13/07/1993, Giuliano, Rv. 195844 - 01). Anche nel merito, comunque, la censura proposta risulta infondata. La previsione del comma 5 dell'art. 6 I. 401/89 aveva in un primo tempo indotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere che la revoca o la modifica dell'e prescrizioni imposte fosse di competenza del questore.
Si riteneva, infatti che 'il giudice per le indagini preliminari, una volta convalidato il provvedimento del Questore ed una volta che esso sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non ha più il potere di annullarlo o revocarlo neppure se la situazione fattuale posta a base del provvedimento dovesse essere cambiata, giacché il controllo che gli è demandato si esaurisce con la convalida del provvedimento questorile" (Sez. 3, n. 15261 del 12/03/2009, D'Angelo; conf. Rv. 243261 - 01; Sez. 3, n. 20782 del 18/04/2013, DE Filippis, Rv. 255869 - 01).
La più attenta dottrina aveva però sottolineato i profili di incostituzionalità e illogicità di una tale posizione in quanto finiva per attribuire al questore la potestà di incidere su un obbligo costituente una libertà personale la cui imposizione richiedeva l'intervento dell'autorità giudiziaria. A tali incongruenze ha posto rimedio un secondo e più recente orientamento di legittimità, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, che ha ritenuto che "competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento, previsto dall'art. 6, comma secondo, I.n. 401 del 1989, impositivo dell'obbligo di comparire ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, è il Giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che la natura di misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione giustifica la necessità che il Giudice si pronunci sulla permanenza degli elementi posti a base del provvedimento impositivo dell'obbligo, ovvero sulle modalità esecutive dello stesso che abbiano una concreta ed effettiva incidenza sul rispetto della misura e, di conseguenza, sulla limitazione della libertà) (Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016, Di Santo, Rv. 267199 - 01).
Tale principio risulta recepito nelle sentenza successive intervenute in materia ( Sez. 3, n. 34404 del 5/7/2022, Bagni; Sez. 3, n. 23435 del 20/1/2020, Scarano; Sez. 3, n. 6526 del 4/12/2019. Manzari). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 16/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Lorenzo Antonio Bucca Giu