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Sentenza — n. 843/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against environmental crime detention citing insufficient alternative measures and recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 843/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The defense argued that video evidence was inconclusive and that the lower court failed to consider alternative bail measures or adequately address the risk of reoffending. The court rejected these claims, stating that the appeal was too generic and that the lower court's assessment of the danger of recidivism was logically sound and based on concrete facts.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.: Appeals challenging the sufficiency of reasoning regarding the necessity of preventive detention are inadmissible if they merely restate the lower court's evaluation without providing specific, substantiated arguments to overturn the factual and legal assessment of the risk of reoffending.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive detention risk of recidivism inadmissible appeal environmental crimes sufficiency of reasoning alternative measures logical coherence incendio colposo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Deduce, con tale unico motivo, il vizio di inosservanza e/o violazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 452-quater nn. 1 e 2 c.p.
Art. 423-bis cod. pen.
Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
pen., avendo innescato un incendio della Riserva naturale di Capo Gallo e ritenendo sussistenti nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza, oltre alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett.
Art. 28 reg. esec.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.
art. 452-quater cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv.
Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016
47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valu- 6 ,5 tazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effetti- vità del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016., dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FICANO FRANCESCO nato a Palermo il 05/10/1997 avverso l'ordinanza del 03/07/2024 del TRIB. LIBERTA' di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale CINZIA PARASPORO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore presente, Avv. VINCENZO ZUMMO, che si è riportato ai motivi ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 luglio 2024, il Tribunale di Palermo, Sezione per il Riesame dei Provvedimenti Cautelari Personali e Reali, disponeva, in accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero, l'applicazione della misura della cu- stodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Ficano, relativamente ai reati di disastro ambientale ex art. 452-quater cod. pen. e di incendio boschivo ex art.423 cod. pen., avendo innescato un incendio della Riserva naturale di Capo Gallo e ritenendo sussistenti nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza, oltre alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett.

a) e c), cod. proc. pen.

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di inosservanza e/o violazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 452-quater nn. 1 e 2 c.p. e 423-bis cod. pen., anche in relazione alla sussi- stenza dell'esigenza cautelare del c.d. pericolo di reiterazione del reato ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. In sintesi, la difesa contesta come il Collegio de libertate abbia omesso qualsiasi considerazione di natura tecnico-giuridica, ritenendo integrato l'elemento oggettivo e soggettivo dei reati in contestazione, senza che tale giudizio sia sor- retto da adeguata motivazione, escludendo aprioristicamente altre plausibili ipo- tesi alternative e più adeguate e proporzionate misure cautelari.

Secondo la difesa, non potrebbero ravvisarsi gli elementi oggettivi e soggettivi dei predetti reati nella condotta dell'indagato, poiché, sulla base delle registrazioni video, la ricostruzione dell'episodio e la condotta del Ficano non avrebbero fornito alcun riscontro obiet- tivamente certo ed idoneo ad asseverare la tesi sostenuta dal Tribunale del rie- same a sostegno del giudizio di gravità indiziaria. Le stesse riprese video avreb- bero perso per alcuni minuti il soggetto, non potendone asseverare in qualsiasi modo le condotte. Inoltre, la difesa sostiene che il Tribunale non avrebbe adegua- tamente escluso il dubbio circa una plausibile ipotesi alternativa, essendosi ap- piattito il tribunale sulla ipotesi ricostruttiva prospettata dal pubblico ministero, senza alcun apporto in termini di rivisitazione e ritenendo, inoltre, sussistente il pericolo di reiterazione del reato, considerato che in passato lo stesso Ficano si è reso responsabile di un ulteriore avvenimento.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso, trattato in presenza a seguito della richiesta difensiva di di- scussione orale, accolta con provvedimento del Presidente titolare di questa Se- zione, è inammissibile.

2. In ordine alla censura riguardante la gravità indiziaria a carico del ricor- rente Ficano, tale motivo di doglianza è palesemente inammissibile, considerato che la difesa tenta di trascinare la Corte, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge o motivazionali, sul terreno del fatto, chiedendo in sostanza ai Giudici di legittimità di procedere ad una rivalutazione degli elementi indiziari ac- quisiti: operazione, questa, del tutto incompatibile con il giudizio di legittimità. L'unico spazio per l'intervento di questa Corte, come è noto, è rappresen- tato dal vizio motivazionale nel ragionamento giuridico seguito dal giudice del rie- same nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi a carico dell'indagatD.

Tuttavia, alla luce dell'apparato argomentativo, le censure della difesa sono smen- tite dalla linearità del percorso logico seguito dal Tribunale del riesame nell'ordi- nanza impugnata. 2.1. In particolare, il Tribunale ha osservato come assuma portata alta- mente indiziante la previa individuazione del luogo prescelto ove appiccare l'in- cendio. Inoltre, se, da un lato, la difesa contesta l'assoluta esclusione di altre ipo- tesi alternative da parte del tribunale del riesame, dall'altro lato risulta necessario porre in evidenza come il ricorrente Ficano si sia avvalso della facoltà di non ri- spondere in sede di interrogatorio di garanzia, non fornendo a suo discarico alcuna spiegazione alternativa rispetto a quella prospettata nell'ordinanza. 2.2.

In secondo luogo, vi sono altri elementi intrisi di portata indiziante: il messaggio whatsapp inviato dal Ficano al cugino in cui rivendicava di esserne l'au- tore; la conversazione intercettata tra lo stesso e l'amico, in cui l'indagato cerca di minimizzare l'accaduto per non destare eccessivi sospetti; la conversazione in- tercettata con l'amico in cui il Ficano rivendicava di aver cagionato l'incendio, im- putandolo al fatto di essere affetto da piromania; la fallace giustificazione fornita da Ficano all'amico in ordine alla breve sosta effettuata per chiamare un tale "Ro- berto", smentita dall'analisi forense; il colloquio in carcere in cui il Ficano ha am- messo la sua responsabilità alla cugina; infine, numerosi file video ritraenti incendi rinvenuti nelle chat whatsapp.

Tutte circostanze che — nella valutazione dei giudici di merito, scevra da illogicità manifeste - corroborano la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente.Sul punto è sufficiente ribadire, infatti, che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al Giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adegua- tezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il con- trollo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risol- vono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra le tante:

Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01).

3. Per ciò che attiene, invece, la censura in ordine alla sussistenza dell'esi- genza cautelare ex art. 274 lett. c), anche tale motivo di doglianza risulta inam- missibile perché generico per aspecificità. Sul punto è sufficiente evidenziare come la difesa si è limitata solo ad enunciare il vizio, senza, tuttavia, procedere ad indi- care ed illustrare le ragioni motivazionali. 3.1. Per ragioni di completezza argomentativa, pur nel silenzio censorio della difesa, il motivo sarebbe comunque inammissibile per manifesta infonda- tezza, posto che, secondo il giudice del riesame, il pericolo di reiterazione crirni- nosa risulta evidente, in primo luogo, dalle allarmanti modalità dell'azione delit- tuosa, indicativa di un dolo di preordinazione, avendo il Ficano portato a compi- mento l'evento criminoso profittando delle condizioni metereologiche favorevoli alla propagazione dell'incendio; in secondo luogo, dal gravissimo danno ambien- tale cagionato all'ecosistema della riserva naturale e al pericolo scaturente per l'incolumità e la salute pubblica.

In aggiunta, avendo commesso in passato un delitto di danneggiamento, secondo il Tribunale del riesame, l'indagato risulta avere una capacità a delinquere che potrebbe condurlo a compiere analoghi reati con l'uso di ordigni esplosivi. 3.2. Per tale ragione, la motivazione fornita dal giudice del riesame appare, quindi, congrua e rispondente ai canoni di logicità, in quanto considera sussistente, in presenza di ragionevoli motivi, il concreto pericolo di recidiva e proclività a de- linquere dell'indagato, così conformandosi all'orientamento più volte affermato da questa Corte secondo cui in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valu- 6 ,5 tazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effetti- vità del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016., dep. 2017, Rv. 269684 — 01).

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua pro- posizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.