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Sentenza — n. 841/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence for omitted demolition and restoration orders in illegal construction cases without remand.

Numero d'incarto Sentenza — n. 841/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed a first-instance judgment against Antonio Gigliello for illegal construction, arguing the lower court failed to issue mandatory demolition and restoration orders. The Court of Cassation ruled that these administrative sanctions are legally obligatory and cannot be waived by plea agreements. Consequently, the Court annulled the sentence solely regarding the missing orders, directing the lower court to issue them without remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001; Art. 181, comma 2, D.Igs. 42/2004; Art. 444 c.p.p.: In illegal construction cases, the mandatory orders for demolition and restoration of premises are legally binding sanctions that the Court of Cassation may directly rule upon without remanding the case to the trial court.

Parole chiave

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illegal construction mandatory demolition order restoration of premises plea agreement Court of Cassation accessory administrative sanctions omission of statutory order restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001
Osserva, infatti, questa Corte che effettivamente il Tribunale di Salerno, con la sentenza impugnata, ha applicato la pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, senza null'altro disporre, come, invece, è previsto espressamente sia dall'art. 31, comma 9, D.P.R.
Art. 181, comma 2, D.Igs. 42/2004
380/2001, il quale stabilisce che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere, se ancora non sia stata altrimenti eseguita, che dall'art. 181 comma 2, Digs.42/2004, che prevede l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Art. 444 c.p.p.
Il Procuratore Generale presso la Corte dì appello dì Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Salerno, sezione Gip/Gup, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Procuratore Generale presso la Corte dì appello dì Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Salerno, sezione Gip/Gup, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009
per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G.
Sez. 3, n. 3467 del 08/11/1999
l) (Sez. 3, n. 3467 del 08/11/1999, Rv.
Sez. 3, n. 35386 del 24/05/2007
Sez. 3, n. 35386 del 24/05/2007, Rv.
Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010
237536; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Rv.
Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015
246769; Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: GIGLIELLO ANTONIO nato a EBOLI il 18/01/1978 avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG dottoressa FRANCESCA CERONI che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte dì appello dì Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Salerno, sezione Gip/Gup, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Antonio Gigliello e applicato la pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, disponendo la sospensione della pena, la revoca del sequestro preventivo e l'immediata restituzione delle res oggetto di sequestro, in ordine alla contestazione dei reati di cui agli artt. 44 lettera c), d.P.R. 380/2001. (capo 1), 181 D.lvo 42/2004 (capo 2), 64 e 71 d.P.R. 380/2001 (capo 3), 65 e 72 d.P.R, 380/2001 (capo 4), 93 e 95 d.P.R. 380/2001, 349 comma 2, cod. peli (capo 6).

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, essendo stata omessa la statuizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo e dell'ordine di rimessione in pristino dei luoghi a spese del Gigliello, statuizioni obbligatorie ai sensi degli artt. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001 e 181, comma 2, D.Igs.42/2004.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Osserva, infatti, questa Corte che effettivamente il Tribunale di Salerno, con la sentenza impugnata, ha applicato la pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, senza null'altro disporre, come, invece, è previsto espressamente sia dall'art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001, il quale stabilisce che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere, se ancora non sia stata altrimenti eseguita, che dall'art. 181 comma 2, Digs.42/2004, che prevede l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Trattasi in entrambi i casi di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie che, pertanto, vanno applicate anche in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume alcun rilievo che l'ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e pertanto esulante per sua natura da ogni possibilità di accordo.

Ne segue che, qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art.444 cod. proc. pen., per i reati di costruzione abusiva, deducendo quale motivo l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione, il giudice di legittimità - considerato che il predetto ordine prescinde, per il suo carattere obbligatorio "ex lege", dalla volontà espressa dalle partì nell'accordo sulla pena - può emettere direttamente tale statuizione senza che sia necessario il rinvio al giudice di merito ex art.620, lett. l) (Sez. 3, n. 3467 del 08/11/1999, Rv. 21637;

Sez. 3, n. 35386 del 24/05/2007, Rv. 237536; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Rv. 246769; Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Rv. 263557). 2:Trattandosi di statuizione che non implica esercizio di discrezionalità alcuna, essendo imposta dalla legge, essa può essere emanata anche in questa sede di legittirnità e, pertanto, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio, limitatamente all'omessa statuizione dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dei luoghi, statuizione che questa Corte dispone. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dei luoghi, che dispone.

Così deciso all'udienza del 21 novembre 2024 Il consiglier