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Sentenza — n. 840/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls validation order due to less than 48 hours defense period, violating right to defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 840/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's validation order without remittal because the defense period was less than 48 hours. The appellant argued the validation occurred only 24 hours after notification, violating his right to prepare defenses. The court held that the 48-hour period is mandatory for effective defense, and its breach causes general nullity of the validation order.

Regesto Legislator

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Art. 178, lett. c), cod. proc. pen.; The validation of a police administrative order imposing an obligation to appear before the police authority is null and void if the defense period is less than 48 hours from notification, as this infringes the right to defense.

Parole chiave

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right to defense validation of administrative order police obligation to appear general nullity 48 hour defense period requisito della firma diritti della difesa difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Se in:ervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv.
Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005
Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020
232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez.
Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020
15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv.
Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018
281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass.
Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVVISATI GIUSEPPE nato a TORRE ANNUNZIATA il 24/09/1986 avverso l'ordinanza del 23/03/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG dottoressa CINZIA PARASPORO che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Giuseppe Avvisati ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Napoli del 16/03/2023, notificato al ricorrente in data 22/03/2023, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di due anni. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in ordine alla eccessiva compressione del lasso di tempo concesso per formulare deduzioni difensive. Il Giudice a quo non ha rispettato il termine a difesa, in quanto ha disposto la convalida appena 24 ore dopo la notifica del provvedimento questorile all'interessato del 22/03/2023 alle ore 11,20 (convalida del 23/03/2023 alle ore 17,02). 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata esplicitazione delle ragioni di necessità ed urgenza della misura. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata esplicitazione delle ragioni della previsione della prescrizione aggiuntiva. 2.4. Con il quarto motivo, deduce difetto di motivazione in ordine alla durata del divieto.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli e sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'imposto obbligo di presentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida.

Ne segue che il mancato rispetto di tale term ne per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibtle, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprié difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di t&e termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez.

U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). Se in:ervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632).

• 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 22/03/2024 e la convalida da parte del G.i.p. risulta essere emessa e depositata in cancelleria il giorno seguente, in data 23/03/2024. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

2. Per questi motivi l'ordinanza va annullata senza rinvio, con conseguente sospensione del provvedimento del Questore di Napoli del 16/03/2023. Con comunicazione del presente provvedimento al medesimo Questore di Napoli. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Napoli del 16/03/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli. Così deciso all'udienza del 21 novembre 2024