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Sentenza — n. 837/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely re-evaluates evidence rather than alleging legal violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 837/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines and costs. The appellant argued that the lower court's reasoning was contradictory and failed to properly weigh witness testimonies regarding the drug trafficking case. The court ruled that the appeal did not allege a violation of specific legal provisions but instead requested a different assessment of the evidence already considered by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely proposes a different evaluation of the evidence without alleging a violation of the cited articles.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal re-evaluation of evidence contradictory reasoning drug trafficking case Cassation procedure traffico di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Avverso l'indicato provvedimento, l'indagato, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 310 cod. proc. pen
Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Antonino Di Maggio avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p.
art. 299 cod. proc. pen
Va rilevato che, in sede di istanza ex art. 299 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Avverso l'indicato provvedimento, l'indagato, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Maggio Antonino, nato a Lampedusa il 25/03/1964 avverso l'ordinanza del 11/07/2024 del Tribunale della libertà di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. Silvio Salvatore Miceli, anche in sostituzione dell'avv. Vincenzo Caponnetto, entrambi del foro di Agrigento, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Antonino Di Maggio avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa, la quale aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, misura disposta in relazione alla detenzione e alla successiva cessione di circa 57 kg. di cocaina fortuitamente rinvenuta in mare durante una battuta di pesca al largo delle coste di Lampedusa e caricata sul peschereccio di cui il Di Maggio era capitano.

2. Avverso l'indicato provvedimento, l'indagato, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e). cod. proc. pen. Espongono i difensori che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe viziata per avere irragionevolmente svilito il contributo offerto dall'indagato in sede di interrogatorio; in particolare, la motivazione sarebbe manifestamente incoerente laddove, per un verso, ritiene che la versione del Di Maggio è inverosimile, essendo espressiva dell'estremo tentativo di attenuare le proprie responsabilità, e, per altro verso, afferma che il ricorrente avrebbe strenuamente negato ogni suo coinvolgimento, addossando al De Battista l'intera responsabilità.

Ancora, la motivazione sarebbe intrinsecamente contraddittoria laddove considera aprioristicamente affidabile la versione resa dal De Battista - secondo cui la scelta di cedere quarantasette panetti a Blandina e di trattenerne altri quindici per la vendita fu concordata con i membri dell'equipaggio subito dopo il rinvenimento dello stupefacente -, considerando che tali dichiarazioni sono state sconfessate dal Blandina in merito alla percezione di un rilevante corrispettivo per la cessione effettuata, ciò che inevitabilmente incrina la credibilità del De Battista.

Allo stesso modo, la motivazione sarebbe contraddittoria laddove ha ritenuto credibile la versione di Cucina, posto che egli fu sentito dopo il primo interrogatorio del De Battista, il quale aveva già riferito di avere consegnato tutto lo stupefacente al Blandina, che, invece, nulla aveva detto in merito ai Cucina. Anche la successiva rettifica fornita dal De Battista, secondo cui a Blandina avrebbe consegnato una parte dei panetti detenuti, mentre una parte minore sarebbe stata restituita contestualmente al Di Maggio, si spiega con l'esigenza di allineare tale versione con quella poi riferita da Nicola Cucina.

Il Tribunale, infine, avrebbe ritenuto irragionevolmente irrilevante, nell'ottica della prognosi di recidivanza, il decorso del tempo dalla commissione del fatto e dalla applicazione della misura in atto, 2 P( che, unitamente alla confessione dell'indagato, hanno affievolito le esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché le cesurt hanno un contenuto eminentemente fattuale e valutativo che, lungi dall'evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione, sollecitano una diversa lettura degli elementi di prova allo stato raccolti.

2. Va rilevato che, in sede di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., il ricorrente aveva dedotto, quale elemento di novità sopravvenuto, la circostanza che l'indagato aveva reso interrogatorio fornendo, secondo la prospettazione difensiva, una ricostruzione sostanzialmente ammissiva del suo coinvolgimento nella vicenda: contegno processuale ritenuto espressivo di resipiscenza, che, unitamente al carattere fortuito del rinvenimento dello stupefacente e al tempo trascorso dalla commissione dei fatti, avrebbe affievolito le esigenze cautelari, anche considerando che una misura meno gravosa era stata applicata ai coindagati Nicola Cucina e Domenico Cucina, ancorché gravati da precedenti penali specifici.

3. Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia esaurientemente valutato le indicate circostanze, spiegando, con logica motivazione, le ragioni per le quali ha confutato la tesi difensiva secondo cui l'indagato, in sede di interrogatorio, avrebbe reso dichiarazioni di contenuto sostanzialmente confessorio. 3.1. In particolare, il Tribunale ha rilevato che la difesa aveva travisato le dichiarazioni rese dal Di Maggio, posto che costui (cfr. p. 5 dell'ordinanza impugnata):

a) ha affermato di avere ceduto alle pressioni del De Battista, il quale lo avrebbe minacciato con la frase "vedi che non dormi tranquillo", riferendo, quindi, di aver temuto di subire delle azioni ritorsive ai propri danni;

b) non ha dichiarato, come indicato nell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., di avere consentito che il De Battista si impossessasse dello stupefacente per una c, successiva vendita, bensì ha affermato di aver concordato, con il De Battista, di consegnare la droga alle forze dell'ordine dopo il proprio rientro a Lampedusa da Agrigento, dove doveva recarsi per ragioni familiari;

c) quanto ai rapporti con Nicola Cucina e con il di lui padre Domenico Cucina, ha riferito di aver indicato a costoro il De Battista come l'unico soggetto detentore dello stupefacente. 3.2. Su queste basi fattuali, il Tribunale ha ritenuto che l'indagato non ha affatto ammesso il proprio coinvolgimento della vicenda in quanto, per un verso, si è protestato innocente con riferimento all'iniziale detenzione dello stupefacente - che, a suo dire, avrebbe dovuto essere consegnato alle forze dell'ordine -, e, per altro verso, ha cercato di addossare al Di Battista l'intera responsabilità delle successive cessioni della droga al Blandina e ai Cucina.

4. Oltre a ciò, il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del Di Maggio del tutto inattendibili, in quanto:

a) se effettivamente egli aveva concordato di consegnare lo stupefacente alle forze dell'ordine, non si comprende perché ciò non avvenne la sera stessa del ritrovamento o, al più tardi, il giorno seguente;

b) la versione del Di Maggio è in contrasto con quanto riferito dal De Battista, secondo cui all'atto del rinvenimento della droga si decise di non contattare le forze dell'ordine e di vendere quarantadue panetti di cocaina a Ignazio Blandina e di mantenere in custodia i residui quindici panetti per una successiva vendita (cfr. p. 6 dell'ordinanza impugnata), dichiarazioni ritenute attendibili in quanto precise, dettagliate e ammissive del proprio coinvolgimento nei fatti con un ruolo di primo piano e confermate da quanto riferito dallo stesso Blandina in relazione al coinvolgimento di altri soggetti nella cessione dello stupefacente (cfr. p. 7 dell'ordinanza impugnata);

c) la versione del Di Maggio, con riferimento alla cessione di otto kg. di cocaina, è in contrasto con quanto riferito da Nicola Cucina - che, invece, ha ammesso di avere ricevuto la droga proprio dal Di Maggio con il coinvolgimento di Michele D'Ancona, cognato dell'indagato — versione, quella Del Cucina, riscontrata da quanto dichiarato dal padre Domenico e dal Di Battista (cfr. p. 10 dell'ordinanza impugnata).

5. A fronte di tale motivazione, ampia, esauriente e immune da criticità logiche, il ricorrente non deduce il travisamento delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, ma si limita a prospettare una diversa valutazione del portato dichiarativo sinora acquisito, ciò che fuoriesce dai casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 4 P

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancel