Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 541/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking leniency ruling citing flawed legal reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 541/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court failed to properly reclassify drug trafficking facts. The appellant argued the court incorrectly assessed the quantity of drug transfers and ignored the continuity of the criminal activity. The court ruled that the lower court's comprehensive evaluation of the specific circumstances and organizational structure correctly excluded the 'minority' status of the offense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 comma 5 DPR 309/1990; Art. 125 c.p.p.: The court must evaluate the totality of criminal conduct to determine minority status, and a single negative circumstance can prevent the classification of the offense as minor.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking minority status reclassification continuity of acts inadmissible appeal DPR 309/1990 procedural violation imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 5 DPR 309/1990
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 13 Cost.
artt. 125 cod. proc. pen
Deduce vizi di violazione di legge anche processuale, e di motivazione con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 13115 del 06/02/2020
Sez. 1.1, n. 51063 del 27/09/2018
Corte Costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Taoufikallah Hicham nato in Marocco il 08/10/1992; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 26/07/2024 del tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Giulio Monferini che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Firenze, adito nell'interesse di Taoufikallah Hicham avverso la ordinanza del gip del tribunale di Pistoia del 17.7.2024 con cui era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione ala polizia giudiziaria in relazione alle ipotesi di reato di cui all'art. 73 del DPR 309/90, rigettava l'istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza Taoufikallah Hicham mediante il proprio difensore ha proposto, con un solo motivo, ricorso per cassazione.

3. Deduce vizi di violazione di legge anche processuale, e di motivazione con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e 73 comma V del DPR 309/90. Si contesta la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 rilevando la illogicità della motivazione sulla base della circostanza per cui sarebbero contestate al ricorrente, al capo 3a, un numero in realtà imprecisato di cessioni di sostanza stupefacente non meglio individuata, e al capo 26 solo 35 micro cessioni, così che erroneo sarebbe il riferimento alla quantità di cessioni per escludere la invocata riqualificazione.

Sarebbe incongrua, alla luce della norma di riferimento, anche la valorizzazione del tipo di droga trattata. Sarebbe erronea anche la tesi della continuità della attività di spaccio. trattandosi di profilo non incompatibile con la richiesta riqualificazione. La motivazione sarebbe apodittica e illogica anche nel sottolineare la professionalità dell'azione dell'indagato, nonché la sua collaborazione con altro soggetto. Si tratterebbe comunque di profili irrilevanti e compatibili con la fattispecie invocata.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, sia perché attraverso una frammentaria considerazione dei plurimi profili coerentemente valorizzati dai giudici incorre in una inammissibile rivalutazione del merito, sia perché la motivazione contestata è pienamente in linea con i principi relativi alla eventuale riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 di plurime condotte di traffico di droga. Va ricordato invero che in tema di continuazione tra reati in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata in punto di esclusione della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in relazione ad una pluralità di condotte concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connotate da identiche modalità di confezionamento della medesima tipologia di stupefacente - cocaina -, i cui notevoli quantitativi erano gestiti da una rete di soggetti che facevano capo, quale referente, all'imputato). (Sez. 3 - , Sentenza n. 13115 del 06/02/2020 Ud. (dep. 28/04/2020 ) Rv. 279657 - 01).

Inoltre, e più in generale, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta - come effettivamente operata nel caso di specie, attraverso la considerazione di plurime condotte criminali, anche inerenti cocaina, ben organizzate e reiterate nel tempo e recenti -, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa assumere carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all'esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez. 1.1 - , n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018) Rv. 274076 - 01) 5.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme