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Sentenza — n. 535/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court sentence for omitting mandatory accessory penalties and confiscation under tax fraud law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 535/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed the Ancona Tribunal's sentence against Lorenzo Tibaldi, arguing the omission of mandatory accessory penalties and confiscation violated procedural law. The court found the lower court erred by failing to apply the compulsory nature of these sanctions under the relevant decree. Consequently, the Cassation Court annulled the judgment solely regarding the omitted penalties and remanded the case for a new trial on these specific points.

Regesto Legislator

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Art. 12, Art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: A conviction for offenses under the specified decree invariably requires the application of mandatory accessory penalties and confiscation; the omission of such statutory provisions necessitates the annulment of the judgment with remand for a new determination.

Parole chiave

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mandatory accessory penalties confiscation of profits tax fraud offenses omission of statutory sanctions annulment with remand procedural violation Cassation review sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore generale territoriale propone ri- corso per cassazione, affidato un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000
Invero, come emerge dal chiaro dato letterale dell'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, alla condanna per uno dei delitti previsti dall'indicato d.lgs.
Art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Le medesime conclusioni valgono in ordine alla confisca, che, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, è obbligatoria nel caso di condanna per taluno dei delitti previsti dal d.lgs.
Art. 133 cod. pen.
Art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Per i motivi indicati, la sentenza impugnata deve essere annullata limitata- mente all'omessa statuizione delle pene accessorie e della confisca con rinvio alla Corte di appello di Ancona, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per nuovo giudizio sul punto.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò
pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv.
Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, P.G. in c. Tortorici
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di Tibaldi Lorenzo, nato a Minturno il 10/01/1967 avverso la sentenza del 06/03/2024 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso l'accoglimento l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena accessorie e della confisca obbliga- toria; lette le memorie del difensore, avv. Claudio Guzzo, che chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Ancona ha condannato Lorenzo Tibaldi alla pena di due anni di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore generale territoriale propone ri- corso per cassazione, affidato un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 12 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, avendo il Tribunale omesso qualsiasi statuizione in ordine sia alle pene ac- cessorie, sia alla confisca, che conseguono obbligatoriamente in caso di sentenza di condanna.

3. Il ricorso è fondato.

4. Invero, come emerge dal chiaro dato letterale dell'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, alla condanna per uno dei delitti previsti dall'indicato d.lgs. consegue inva- riabilmente l'applicazione delle pene accessorie ivi contemplate. Se, dunque, il giudice non ha alcuna discrezionalità in ordine all'an, viceversa, per quanto riguarda il quantum, va ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali, come nella specie, è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972).

5. Le medesime conclusioni valgono in ordine alla confisca, che, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, è obbligatoria nel caso di condanna per taluno dei delitti previsti dal d.lgs. in esame. Anche in tal caso, si osserva che, come già affermato da questa Sezione, la sentenza di condanna per reato tributario, che abbia omesso la confisca del profitto ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, va parzialmente annullata con rinvio ove oc- corra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, solo ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente (Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, P.G. in c. Tortorici, Rv. 278637-02).

6. Per i motivi indicati, la sentenza impugnata deve essere annullata limitata- mente all'omessa statuizione delle pene accessorie e della confisca con rinvio alla Corte di appello di Ancona, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione delle pene accessorie e della confisca con rinvio alla Corte di appell