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Ordinanza — n. 41862/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses suspension request for de plano inadmissibility order lacking defense notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41862/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The applicant requested suspension of a cassation order declaring his appeal inadmissible due to alleged failure to notify him of the hearing date. The court determined that the order was issued under the de plano procedure, which applies when an ordinary appeal is rejected without formalities. Consequently, the lack of notification did not violate defense prerogatives, rendering the suspension request unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 629-bis, cod. proc. pen.; Art. 635, cod. proc. pen.: A cassation order declaring an appeal inadmissible under the de plano procedure, issued without formalities, does not violate defense prerogatives and thus cannot be suspended.

Parole chiave

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de plano procedure defense prerogatives suspension of effects inadmissibility order notification requirement abbandono del procedimento penale traffico grave di stupefacenti differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Tale istanza è infondata in quanto, prima facie, si rileva che l'ordinanza impugnata è stata emessa dalla Corte di cassazione con procedura cosiddetta de plano, prevista dall'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
come richiamato dall'art. 629-bis cod. proc. pen. Prv 5.
Art. 635 cod. proc. pen.
La Cancelleria di questa Corte ha provveduto a formare autonomo fascicolo in ordine alla richiesta di rescissione del giudicato, sicché in questa sede deve essere valutata solo l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza, ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen. come richiamato dall'art.
art. 635 cod. proc. pen
La Cancelleria di questa Corte ha provveduto a formare autonomo fascicolo in ordine alla richiesta di rescissione del giudicato, sicché in questa sede deve essere valutata solo l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza, ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen.
art. 629-bis cod. proc. pen
come richiamato dall'art. 629-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
nei casi, come quello all'esame, nei quali il ricorso per cassazione ordinario era stato proposto contro una sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIUNDO SALVATORE GRAZIANO nato a GELA il 24/12/1980 avverso l'ordinanza del 16/07/2025 della CORTE DI CASSAZIONE ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Biundo Salvatore Graziano avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, emessa il 25 novembre 2024, che lo aveva condannato per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

2. L'imputato, per mezzo del suo difensore munito di procura speciale, ha proposto ricorso straordinario, dolendosi della omessa comunicazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti alla Corte di cassazione, che avrebbe violato le prerogative difensive impedendo la presentazione di memorie, osservazioni e motivi aggiunti, con consequenziale nullità dell'ordinanza impugnata.

3. Nel ricorso - le cui motivazioni impongono di qualificare come richiesta di rescissione del giudicato - si chiede anche la sospensione degli effetti della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta prima indicata.

4. La Cancelleria di questa Corte ha provveduto a formare autonomo fascicolo in ordine alla richiesta di rescissione del giudicato, sicché in questa sede deve essere valutata solo l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza, ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen. come richiamato dall'art. 629-bis cod. proc. pen. Prv 5. Tale istanza è infondata in quanto, prima facie, si rileva che l'ordinanza impugnata è stata emessa dalla Corte di cassazione con procedura cosiddetta de plano, prevista dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. nei casi, come quello all'esame, nei quali il ricorso per cassazione ordinario era stato proposto contro una sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. In tal caso, la decisione di inammissibilità del ricorso ordinario si assume "senza formalità di procedura", vale a dire senza alcun avviso alle parti, circostanza che non determina alcuna violazione delle prerogative difensive.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di sospensione. Così deciso