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Ordinanza — n. 41861/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court corrects procedural error where appeal was misclassified as cautionary appeal instead of opposition to enforceable judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41861/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to the procedural record regarding a misclassified appeal. The Public Prosecutor had incorrectly labeled the challenge as a cautionary appeal, triggering the wrong jurisdictional transfer to the competent court. The Court determined the measure was actually an opposition to an enforceable judgment, requiring retransmission to the execution judge under Article 667 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 309, comma 7; Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.: When a procedural act is misclassified due to clerical error, the Court must correct the record to reflect the true nature of the measure and the corresponding jurisdictional rules.

Parole chiave

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procedural error correction misclassification of appeal cautionary appeal vs opposition enforceable judgment transfer jurisdictional competence permesso di promuovere un procedimento penale domanda d'asilo di rom legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
36912/2025 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Genova nei confronti di Romeo Massimo; rilevato che, per mera svista, l'impugnazione proposta è stata qualificata come appello cautelare con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.
Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
pen.", deve leggersi "Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Letta la richiesta d'ufficio volta alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 18/11/2025, sul ricorso n. 36912/2025 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Genova nei confronti di Romeo Massimo; rilevato che, per mera svista, l'impugnazione proposta è stata qualificata come appello cautelare con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; che, più correttamente ed alla luce della nota pervenuta dal Tribunale di Genova datata 24 novembre 2025 - laddove si comunica che la misura applicata al Romeo non aveva natura cautelare ma esecutiva, essendo divenuta irrevocabile la sentenza emessa nei suoi confronti che ne costituiva il titolo - il ricorso del Pubblico ministero andava qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 18/11/2025, sul ricorso n. 36912/2025 del P.M. presso il Tribunale di Genova nei confronti di Romeo Massimo, nel senso che, ove è scritto "Qualificata l'impugnazione come appello cautelare dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, co.7 cod. proc. pen.", deve leggersi "Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. frfr Così deciso, il 12/1