Supreme Court corrects material error in costs order against defendant regarding civil parties' expenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court granted a special remedy to correct a material error in its previous judgment regarding the allocation of litigation costs. The defendant argued that the appellate court had previously revoked civil rulings against him due to the exclusion of an aggravating circumstance, yet the Supreme Court erroneously ordered him to pay the costs for the regional government and trade union. The Court ruled that this was a perceptual material error rather than a substantive one, allowing it to amend the decision to remove the defendant's liability for those specific expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; The Supreme Court may correct material errors in its own judgments where the error is perceptual and not evaluative, provided the correction does not alter the substantive outcome of the case.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTO SALVATORE nato a CUTRO il 27/09/1963 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la correzione dell'errore materiale ivi evidenziato; lette le conclusioni scritte dei difensori delle parti civili: Avv. Thomas Dal Fior, per Arcamone Alessandro, Avv. Leonello Azzarini per CGIL Veneto, che hanno chiesto la conferma della sentenza di appello e della Corte di cassazione, con condanna alle spese;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta Sezione Penale, per quanto di odierno interesse, ha annullato senza rinvio, limitatamente alla confisca, la sentenza della Corte di appello di Venezia emessa il 18 aprile 2023 nei confronti di Muto Salvatore, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e condannando l'imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili Regione Veneto e CGIL Camera del lavoro di Verona.
2. Avverso tale statuizione Muto Salvatore propone ricorso straordinario, sostenendo che la sentenza indicata avrebbe erroneamente condannato l'imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili sebbene la sentenza emessa dalla Corte di appello le avesse revocate in esito alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1.cod.pen. con riguardo al reato di riciclaggio di cui al capo 92 dell'imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. La sentenza della Corte di cassazione indicata in epigrafe ha dato atto, a fg. 4, che la sentenza della Corte di appello di Venezia, emessa in data 18 aprile 2023, aveva revocato le statuizioni civili nei confronti di Muto Salvatore, che il primo giudice adottò in favore della Regione Veneto e della CGIL Camera del Lavoro di Verona. Tanto in effetti risulta dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza di appello che è stata acquisita. A fronte di ciò, la Corte Suprema, come si legge nel dispositivo della sentenza in epigrafe (e nella motivazione al paragrafo 23), ha condannato Muto Salvatore alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili prima indicate.
Trattasi di un errore percettivo di tipo materiale e non valutativo in cui è incorsa la Corte di legittimità, che può essere emendato in questa sede, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., attraverso la correzione della motivazione e del dispositivo della sentenza, con l'eliminazione della relativa statuizione inerente a Muto Salvatore per quanto riguarda le statuizioni civili in favore delle parti sopra indicate. Con riguardo, invece, alla parte civile Arcamone Alessandro, non si rinviene alcun interesse alla sua partecipazione al presente giudizio, non essendovi attinenza con la posizione di Muto Salvatore.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 10069 del 05/02/2025 (ricorso n. R.G.N.R. 22291/2025 di Muto Salvatore), nonché nel § 23 della motivazione della predetta sentenza, eliminando il nominativo di Muto Salvatore tra quelli dei soggetti condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili Regione Veneto e CGIL Camera del Lavoro di Verona, come rappresentate ex lege. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.