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Sentenza — n. 41845/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses one appeal for lack of prescription while annulling another due to expired statute of limitations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41845/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal of Salvatore Picardi inadmissible because the statute of limitations had not expired, whereas it annulled the appeal of Ausanio Giustino as the crime was extinguished by prescription. Picardi argued for a favorable pre-2005 legal regime regarding the calculation of limitation periods, but the court found the effective maximum penalty still resulted in a non-expired term. Conversely, for Giustino, the court determined that even with generic mitigating circumstances, the applicable limitation period had fully elapsed before the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 157, Art. 160 cod. pen.; The statute of limitations is calculated based on the maximum penalty applicable at the time of the act; if the effective maximum penalty under the most favorable law exceeds the threshold for expiration, the limitation period remains open.

Parole chiave

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statute of limitations prescription period extinguishment of crime favorable law principle mitigating circumstances aggravating factors Cassation inadmissibility aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
251, posto che l'art. 157, terzo comma, cod.pen., nella disciplina previgente, consentiva di tenere conto, al contrario della normativa succedutasi, del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
Art. 160 cod. pen.
antecedente alla legge 251/2005, comportava che il termine di prescrizione maturava in quindici anni, ai quali, però, doveva essere aggiunto un periodo pari alla metà, come previsto dall'allora vigente art. 160 cod.pen.
Art. 69 cod. pen.
Tuttavia, quanto alla posizione del ricorrente, tale giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 cod.pen.
Art. 629 cod. pen.
si è avuto, con la sentenza impugnata, nel senso della equivalenza tra le circostanze di opposto segno, cosicché, ai fini della prescrizione, occorre avere a riferimento la pena massima per il reato di estorsione "semplice" di cui all'art. 629 cod.pen., pari a dieci anni di reclusione.
Art. 114 cod. pen.
Con il secondo motivo di ricorso, per non avere la Corte diminuito la pena in modo congruo una volta riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato l'esistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa l'intervenuta prescrizione del reato.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Noia, emessa il 27 ottobre 2016, ha applicato ai ricorrenti la ir pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di estorsione aggravata di cui al capo A).
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Noia, emessa il 27 ottobre 2016, ha applicato ai ricorrenti la ir pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato l'esistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa l'intervenuta prescrizione del reato.
art. 114 cod.pen
Con il secondo motivo di ricorso, per non avere la Corte diminuito la pena in modo congruo una volta riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PICARDI SALVATORE nato a ACERRA il 23/05/1969 AUSANIO GIUSTINO nato a NAPOLI il 26/10/1967 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di Picardi Salvatore e l'annullamento senza rinvio per prescrizione nei confronti di Ausanio Giustino; uditi i difensori: Avv. Domenico Buonincontro, anche in sostituzione dell'Avv. Eduardo Sorrentino, per Salvatore Picardi, Avv. Giuseppe Forni, per Ausanio Giustino, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Noia, emessa il 27 ottobre 2016, ha applicato ai ricorrenti la ir pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di estorsione aggravata di cui al capo A).

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

3. Picardi Salvatore. 3.1. Con il primo ed unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione, dovendosi applicare la normativa antecedente alla legge 5 dicembre 2005 n. 251, che prevedeva l'incidenza sul calcolo del termine di prescrizione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, conclusosi, a seguito del concordato in appello, nel senso della equivalenza. Sicchè, anche tenuto conto dei periodi di interruzione e sospensione indicati in ricorso, la prescrizione sarebbe intervenuta in 18 anni e 9 mesi dal momento del fatto, commesso, come da imputazione, "sino all'anno 2004".

4. Ausanio Giustino. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato l'esistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa l'intervenuta prescrizione del reato. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, per non avere la Corte diminuito la pena in modo congruo una volta riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione, avendo la Corte riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. 4.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, non avendo la Corte provveduto ad una congrua riduzione in ragione dell'apporto minimo del ricorrente al fatto. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente Ausanio Giustino sono stati depositati motivi nuovi, attraverso i quali si insiste sul terzo motivo di ricorso con argomenti sovrapponibili a quelli del ricorrente Picardi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell'interesse di Picardi Salvatore è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. E' fondato, invece, il ricorso di Ausanio Giustino, nei termini qui di seguito precisati. 1.Picardi Salvatore. Deve, in primo luogo, rilevarsi che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione Ir di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01).

Il reato di estorsione aggravata commesso dall'imputato si è consumato, secondo l'imputazione di cui al capo A), fino all'anno 2004. La disciplina più favorevole al ricorrente in tema di prescrizione è quella antecedente alla legge 5 dicembre 2005 n. 251, posto che l'art. 157, terzo comma, cod.pen., nella disciplina previgente, consentiva di tenere conto, al contrario della normativa succedutasi, del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Tuttavia, quanto alla posizione del ricorrente, tale giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 cod.pen. si è avuto, con la sentenza impugnata, nel senso della equivalenza tra le circostanze di opposto segno, cosicché, ai fini della prescrizione, occorre avere a riferimento la pena massima per il reato di estorsione "semplice" di cui all'art. 629 cod.pen., pari a dieci anni di reclusione.

La pena di dieci anni, secondo il testo dell'art. 157 cod.pen. antecedente alla legge 251/2005, comportava che il termine di prescrizione maturava in quindici anni, ai quali, però, doveva essere aggiunto un periodo pari alla metà, come previsto dall'allora vigente art. 160 cod.pen. Per il che, anche a non considerare le cause di sospensione indicate in ricorso e nella sentenza di primo grado, il termine di prescrizione era di ventidue anni e sei mesi, che non risulta decorso neanche alla data odierna. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

2. Ausanio Giustino. 2.2. E' fondato il terzo motivo, che ha priorità e carattere assorbente rispetto ai restanti. Richiamando quanto precisato a proposito del ricorrente Picardi, deve rilevarsi, con riguardo ad Ausanio Giustino (nei confronti del quale il primo giudice aveva escluso la recidiva reiterata), che la sentenza impugnata ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 114 cod.pen. prevalenti rispetto alle aggravanti (cfr. fg. 3 della motivazione). Pur a considerare la diminuzione nella misura minima di un giorno, per effetto di tale statuizione, la pena prevista per il reato di estorsione "semplice" di cui all'art. 629, primo comma, cod.pen. risulta inferiore a dieci anni, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 157 cod.pen., nella disciplina previgente alla legge 251/2005, il tempo necessario a prescrivere era di dieci anni, aumentato a quindici anni per effetto della interruzione e di ulteriori mesi undici e giorni ventitre come indicato nei motivi nuovi e nella sentenza di primo grado a causa delle sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado.

Per il che, il termine di prescrizione è maturato ben prima della sentenza impugnata, al più tardi il 23 dicembre 2020.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ausanio Giustino perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Picardi Salvatore, che condanna al pagamento delle spese processuali e della