Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds regarding statutory extinction of crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic, rejecting the claim that the lower court failed to evaluate statutory extinction grounds. The appellant argued the court did not assess dismissal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding a prescribed offense. The court ruled that such evaluations require non-contestable facts emerging from the record, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 comma 2 cod. proc. pen.; In cases of statutory extinction, the judge may only acquit when facts excluding the crime are absolutely uncontested, making the evaluation a matter of perception rather than appraisal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ANGELO nato a CATANIA il 15/01/1984 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE DI APPELLO CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Catania, emessa il 25 settembre 2019, ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione al reato di ricettazione di cui al capo A), dichiarando di non doversi procedere in ordine al reato previsto dall'ad 707 cod.pen. di cui al capo B) perché estinto per prescrizione. 2.Ricorre per cassazione Angelo Passalacqua, deducendo violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato dichiarato prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico. Occorre ricordare la ormai pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
U, Sentenza n. 35490 del 2009, Tettamanti; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445). Nella specie, il ricorso è generico nella misura in cui, in relazione al reato di cui al capo - escluso dal concordato sulla pena in appello in quanto dichiarato prescritto - non individua alcuna causa di proscioglimento nel merito che avrebbe dovuto ritenersi immediatamente rilevabile e prevalente rispetto alla statuizione adottata dalla Corte di appello. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Cos