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Sentenza — n. 41836/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court sentence for deviating from settlement agreement terms regarding restitution of seized assets.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41836/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision without remittal for failing to adhere to the parties' settlement agreement. The appellant argued the lower court improperly maintained the seizure of funds while only partially granting restitution, violating the explicit terms of the settlement. The court ruled that the appellate judge cannot issue a judgment contrary to the agreed settlement, thus declaring the appeal admissible and annulling the conflicting sentence.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; The appellate court is prohibited from issuing a judgment that deviates from the terms of a settlement agreement reached by the parties.

Parole chiave

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settlement agreement compliance appellate court deviation restitution of seized assets partial settlement enforcement cassation annulment restitutio in integrum azione di risarcimento danni da sequestro restituzione della garanzia

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza resa in data 4 febbraio 2025 la Corte d'Appello di Torino, giudicando sull'accordo delle parti ex art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 316 cod. proc. pen
Tale essendo il tenore dell'accordo fra le parti, la Corte, disponendo in maniera parzialmente difforme, rideterminava la pena nella misura indicata, con l'applicazione dei detti benefici, e inoltre disponeva "il mantenimento della somma sequestrata a Botto Claudia a garanzia dei crediti indicai nell'art. 316 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
La doglianza dedotta con il ricorso risulta proponibile, essendo la pronuncia difforme rispetto al contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc., M., Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOTTO CLAUDIA nato a CUNEO il 11/05/1967 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. FABRIZIO DI VITO, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 4 febbraio 2025 la Corte d'Appello di Torino, giudicando sull'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa il 2 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, concessa all'imputata Botto Claudia la circostanza attenuante del risarcimento del danno rideterminava la pena inflitta in anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, con l'applicazione dei doppo benefici di legge; disponeva inoltre il mantenimento della somma sequestrata alla Botto a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 cod. proc. pen. e la restituzione alla medesima degli ulteriori beni in sequestro.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione o motivazione apparente, assumendo che la Corte di merito aveva disatteso la richiesta dell'imputata, facente parte del concordato, avente ad oggetto la restituzione della somma di denaro e degli oggetti in sequestro, richiesta che era stata accolta solo in parte poiché il sequestro della somma di denaro era stato mantenuto; né il provvedimento impugnato conteneva una motivazione in relazione a tale accoglimento, solo parziale, della detta richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La consultazione degli atti, in particolare del verbale di udienza del 4 febbraio 2025, consente di apprezzare che effetti la proposta di concordato contiene anche la richiesta di restituzione del denaro e dei beni sottoposti a sequestro; in particolare il difensore della Botto, munito di procura speciale, ha avanzato richiesta di concordato ex art. 599 -bis cod. proc. pen. riportandosi alla richiesta scritta contestualmente prodotta, richiesta che, oltre al consenso alla rideterminazione della pena nella misura di anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, prevedeva anche la "restituzione all'avente diritto della somma e degli oggetti in sequestro" (v. il verbale di udienza e la richiesta scritta di concordato allegati al ricorso).

Tale essendo il tenore dell'accordo fra le parti, la Corte, disponendo in maniera parzialmente difforme, rideterminava la pena nella misura indicata, con l'applicazione dei detti benefici, e inoltre disponeva "il mantenimento della somma sequestrata a Botto Claudia a garanzia dei crediti indicai nell'art. 316 cod. proc. pen. e la restituzione alla stessa degli ulteriori oggetti a lei sequestrati". La doglianza dedotta con il ricorso risulta proponibile, essendo la pronuncia difforme rispetto al contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc., M., Rv. 278170 - 01), ed è fondata, non essendo consentito al giudice di appello di pronunciare ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in modo difforme rispetto alla richiesta sulla quale vi sia stato l'accorso delle parti.

2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino per l'ulte