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Ordinanza — n. 41830/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to personal filing without special bar association counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41830/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared Giovanni Corcione's criminal appeal inadmissible because he filed it personally rather than through a lawyer registered on the special bar roll. The court noted that the authentication of his signature was performed by a defense attorney not enrolled in the special roll required for cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal must be filed by a lawyer registered on the special bar roll; personal filing renders the appeal inadmissible regardless of signature authentication.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility special bar roll requirement personal filing inadmissibility cassation procedure rules procedural costs award rinuncia al dibattimento orale rinvio del dibattimento diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
pen., essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez.
Art. 129 cod. proc. pen.
Col ricorso si deduce l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
Corcione Giovanniricorre personalmente in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Romache, in data 17/09/2025,ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui all’art. 648, comma 2, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Col ricorso si deduce l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
pen., essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Corcione Giovanni, nato a Napoliil 21/01/2020 avverso lasentenza 17/09/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, lettiil provvedimento impugnato e il ricorso de ll’ imputato ; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli. Ricorso trattato de plano RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Corcione Giovanniricorre personalmente in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Romache, in data 17/09/2025,ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen.

2. Col ricorso si deduce l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 – 01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019 , Manfreda, Rv. 276039- 01 ).

4. Peraltro, l’autenticazione risulta essere stata apposta dal difensore del giudizio di merito che non risulta iscritto all’albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso, li 23 dicembre 2025. Il Consigliere estens