Cassation appeal dismissed for inadmissibility as penalty reduction argument falls outside permitted grounds for conciliation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground challenged the reduction of the sentence following a conciliation agreement. The defense argued the penalty determination was flawed, but the court noted that complaints regarding waived reasons or specific sentencing calculations are excluded from conciliation appeals unless they allege illegality of the sanction itself. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals based on conciliation agreements, only grounds regarding the party's will, prosecutor's consent, or divergent pronouncements are admissible, excluding complaints about waived reasons or sentencing determinations unless they allege the sanction's illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Zanasi Edoardo, nato a Lavagna il 26/03/2005 avverso lasentenza 17/09/2025 Corte di appello di Milano visti gli atti, lettiil provvedimento impugnato e il ricorso de ll’Avv. Claudio Zadra ; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli. Ricorso trattato de plano RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Zanasi Edoardo ricorr e , a mezzo de l difensor e di fiducia , avverso la sentenza della Corte di appello di Genovain data 16/07/2025 che, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Genova e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di concorso in rapina aggravata, ritenuto il fatto di lieve entità.
2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce il vizio di motivazione in relazione all’entità della pena inflitta.
3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché il motivo non è consentito in sede di legittimità. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. (salvo che si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza) e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01.
Da ul timo, Sez. 2, ord. n. 38237 del 24/10/2025, Leoni ) . Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso, li 23 dicembre 2025. Il Consigliere e