Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of permitted grounds under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Amoruso Manuel inadmissible on procedural grounds. The appellant argued that the Court of Appeal's sentence was flawed regarding non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are not permitted in cassation proceedings following a settlement agreement, limiting admissible grounds to specific issues regarding the parties' will and the prosecutor's consent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals in cassation following a settlement agreement are inadmissible if they concern waived grounds, non-punishment causes, or sentencing errors not linked to the legality of the imposed sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Amoruso Manuel, nato Bollate (MI) il 29/11/1988 avverso lasentenza 17/09/2025 Corte di appello di Milano visti gli atti, lettiil provvedimento impugnato e il ricorso de ll’Avv. Jacopo Cappetta ; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli. Ricorso trattato de plano RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Amoruso Manuel ricorr e , a mezzo de l difensor e di fiducia , avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 17/09/2025 che, in riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Milano e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di rapina aggravata, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con altre sentenze della stessa Corte di appello.
2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità di cui all’art.129 cod. proc. Pen.
3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché il motivo non è consentito in sede di legittimità. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. (salvo che si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza) e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01.
Da ultimo, Sez. 2, ord. n. 38237 del 24/10/2025, Leoni ) . Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso, li 23 dicembre 2025. Il Consigliere