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Ordinanza — n. 41827/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as revocation request, citing lack of effective participation in the inadmissibility decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41827/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the victim against the Tribunal of Enna's order declaring the victim's complaint inadmissible. The defense argued that the victim was not properly notified of the hearing date and that the complaint should be revoked due to lack of effective participation. The court ruled that since the inadmissibility order itself is non-appealable, the only remedy for procedural defects is a request for revocation, which must be transmitted to the lower court for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: When a decision on a victim's complaint for inadmissibility is non-appealable, a request for revocation serves as the exclusive remedy to remedy lack of effective participation, requiring transmission to the lower court.

Parole chiave

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request for revocation inadmissibility complaint effective participation non-appealable decision procedural defect victim's rights transmission to lower court opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Violazione dell’art. 410-bis, comma 2, cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso, alla luce del primo motivo avente carattere preliminare ed assorbente, debba essere qualificato, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come istanza di revoca del provvedimento impugnato.
Art. 111, comma 7, Cost.
Violazione dell’art. 111, comma 7, Cost. Mancanza di una decisione giurisdizionale effettiva.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi
Sez. 6, ord., n. 17535 del 23/03/2018, Scarcella
Sez. 6, ord., n. 20845 del 26/04/2018, Cecchi
17535 del 23/03/2018 , Scarcella, Rv.272717 – 01 ; Sez. 6, ord., n. 20845 del 26/04/2018, Cecchi, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA ROSARIO, nato a Ennail 03/09/1997 p ersona offesa nel procedimento ALESSI GIORGIO nato a CATANIA il 31/03/1965 ALESSI CLAUDIO nato a VALGUARNERA CAROPEPE il 06/11/1966 ALESSI CRISTOFORO ANDREA nato a CATANIA il 10/09/1963 ALESSI RICCARDO nato a CATANIA il 16/05/1969 ALESSI SERENA nato a CATANIA il 28/11/1973 avverso l’ordinanza 30/08/2025 delTribunale di Enna; visti gli atti, lettiil provvedimento impugnato e il ricorso de ll’ avv. Arnaldo Faro ; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli. Ricorso trattato de plano RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Arnaldo Faro, nella qualità di persona offesa, ricorre per cassazione a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Enna, in data 30/08/2025, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro il decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Enna, emesso il 13 maggio 2024 nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti degli indagati in epigrafe indicati per il delitto di cui agli artt. 110-640 cod. pen.

2. La difesa affida il ricorso a quattro motivi, con cui denuncia: 2.1. Violazione dell’art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen. (rectius comma 3) per omessa comunicazione al difensore e procuratore della parte civile della data dell’udienza fissata per la decisione sul reclamo. Al riguardo, il ricorrenteadduce che il decreto con cui il Tribunale aveva fissato l’udienza per decidere sul reclamo proposto dalla difesa del ricorrente non era stato ritualmente comunicato via pec al legale, in quanto almessaggio di trasmissione era allegato un file pdf relativo ad un provvedimento emesso nell’ambito di diverso procedimento e nei confronti di altro soggetto (l’imputato Gagliano Cristian), per come dallo stesso legale rappresentato alla cancelleria del Tribunale con pec del 24 febbraio 2025, rimasta senza esito, con cui deduceva per la p.o. la nullità della predetta comunicazione. 2.2.

Violazione degli artt. 410 e 410-biscod. proc. Pen. Erronea dichiarazione di inammissibilità del reclamo; 2.3. Vizio di motivazione. Apparenza o manifesta illogicità. 2.4. Violazione dell’art. 111, comma 7, Cost. Mancanza di una decisione giurisdizionale effettiva.

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso, alla luce del primo motivo avente carattere preliminare ed assorbente, debba essere qualificato, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come istanza di revoca del provvedimento impugnato. La Corte di legittimità, infatti, seppur riguardo a differente fattispecie, ma affermando un principio di carattere generale che è applicabile anche al caso in esame, ha affermato che ilprovvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410 - biscod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile(ai sensi del terzo comma),ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo(Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433 – 01.

In termini, Sez. 6, ord., n. 17535 del 23/03/2018 , Scarcella, Rv.272717 – 01 ; Sez. 6, ord., n. 20845 del 26/04/2018, Cecchi, Rv. 272956 – 01).

4. Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna, in diversa composizione, per l’ulteriore corso. P.Q.M Qualificato il ricorso come istanza di revoca dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso. Così deciso, li 23 dicembre