Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41826/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds regarding sentencing in a settlement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41826/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Pane and De Biasio inadmissible, ordering them to pay court costs. The defense argued violations of sentencing laws and motivation defects, but the court found no grounds permitted under the settlement procedure rules. Consequently, the appeal was rejected because the cited issues regarding sentencing determination do not fall within the admissible exceptions for settlement-related appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals following a settlement agreement, only specific grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, or divergent pronouncements are admissible; complaints about sentencing determination or omitted acquittal conditions are inadmissible unless extinction by prescription is alleged.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement procedure inadmissible appeal sentencing determination acquittal conditions Cassation appeal esclusione del dibattimento pubblico decisione di non sollevare obiezioni audizione delle parti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Pane Giuseppe e De Biasio Domenico, a mezzo de l difensor e di fiducia , ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26/09/2025 che , in riforma della sentenza del Gip Tribunale Santa Maria Capua Veteree ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 n.
Art. 133 c.p.
Vizio di motivazione e violazione dell’art. 133 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Pane Giuseppe e De Biasio Domenico, a mezzo de l difensor e di fiducia , ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26/09/2025 che , in riforma della sentenza del Gip Tribunale Santa Maria Capua Veteree ai sensi dell’art. 599-bis cod.
art. 133 cod. pen
Vizio di motivazione e violazione dell’art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 2, ord. n. 38237 del 24/10/2025
Da ultimo, Sez. 2, ord. n. 38237 del 24/10/2025, Leoni ) .
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA suiricorsi propost i da: Pane Giuseppe, nato Teano il 29/04/1964 De Biasio Domenico, nato Teano il 16/04/1997 avverso lasentenza 26/09/2025 Corte di appello di Napoli visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e i ricors i de ll’Avv. Gennaro Caracciolo; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli. Ricorsitrattati de plano RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pane Giuseppe e De Biasio Domenico, a mezzo de l difensor e di fiducia , ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26/09/2025 che , in riforma della sentenza del Gip Tribunale Santa Maria Capua Veteree ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta airicorrenti in ordine al reato ascritto, con revoca della pena accessoria e conferma nel resto.

2. La difesa affida il ricorso adue motiv i con cui deduce : 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen. 2.2. Vizio di motivazione e violazione dell’art. 133 cod. pen.

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché il motivo non è consentito in sede di legittimità. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. (salvo che si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza) e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01.

Da ultimo, Sez. 2, ord. n. 38237 del 24/10/2025, Leoni ) . Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.

4. Alla declaratoria di inammissibilità deiricorsi consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese processuali e, ciascuno,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile i ricorsie condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso, li 23 dicembre 2025. Il Consigli