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Ordinanza — n. 41825/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41825/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Cipriani Massimo, personally submitted the request rather than utilizing a registered defense attorney. The lower court had already issued a preliminary judgment, and the defendant argued for a dismissal based on lack of grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court rejected the appeal on procedural grounds, ruling that the law requires representation by a qualified lawyer for such filings.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the accused instead of being submitted by a defense attorney registered in the special roll.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing defense attorney requirement special roll registration procedural defect motivi di cassazione censura formulata in modo carente oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Cipriani Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 29/10/2025 del Giudice udienza preliminare Tribunale di Verona, deducendo il vizio di motivazione in ordine all’assenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Cipriani Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 29/10/2025 del Giudice udienza preliminare Tribunale di Verona, deducendo il vizio di motivazione in ordine all’assenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da PIERO MESSINI D’AGOSTINI - Presidente - Ord. n. sez. 2375/2025 LUIGI AGOSTINACCHIO CC - 23/12/2025 GIUSEPPE SGADARI R.G.N. 40792/2025 GIOVANNI ARIOLLI - Relatore - FRANCESCO FLORIT ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cipriani Massimo, nato a Rovereto il 09/07/1968 avverso sentenza 29/10/2025 Giudice udienza preliminare Tribunale di Verona; visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’imputato; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli. Ricorso trattato de plano CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41825/2025 Roma, lì, 30/12/2025

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cipriani Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 29/10/2025 del Giudice udienza preliminare Tribunale di Verona, deducendo il vizio di motivazione in ordine all’assenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso, li 23 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Ariolli Piero Messini D’Agostini