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Ordinanza — n. 41824/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41824/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Laouinate Aziz inadmissible. The defense argued for a violation of law and lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, claiming the court failed to verify grounds for acquittal. The court rejected these claims, ruling that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory violations and cannot challenge the absence of acquittal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible for alleging a violation of law regarding the non-verification of acquittal grounds, as such appeals are limited to the specific violations expressly listed in the statute.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation Article 448 violation acquittal grounds Criminal Procedure Code domanda d'asilo di cittadino etiope decisione straniera azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Carenza di motivazione in ordine all’art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Carenza di motivazione in ordine all’art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate(Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020 , Rv.
Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019
279761 – 01 , Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Laouinate Aziz, nato Marocco il 10/06/1997 avverso lasentenza 30/10/2025 GIP Tribunale di Verona visti gli atti, lettiil provvedimento impugnato e il ricorso de ll’Avv. Simone Giuseppe Bergamini; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli. Ricorso trattato de plano RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Laouinate Aziz, a mezzo de l difensor e di fiducia , ricorr e per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Verona in data 30/10/2025 che ha applicato all’imputato la pena concordata tra le parti in ordine ai reati al medesimo ascritti in rubrica.

2. La difesa affida il ricorso adue motiv i con cui deduce : 2.1. Violazione di legge 2.2. Carenza di motivazione in ordine all’art. 129 cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché il motivo non è consentito in sede di legittimità. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate(Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020 , Rv. 279761 – 01 , Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020,Rv. 278337 – 01 ). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

4. Alla declaratoria di inammissibilità delricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese processuali e, ciascuno,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile ilricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso, li 23 dicembre 2025. Il Consigliere