Ordinanza — n. 41823/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASandra Jasinskaite, quale terza interessata, ricorreper cassazione avverso l’ordinanza in data 22/09/2025 del Tribunale di Milano che ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di rigetto di restituzione di beni in sequestro ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., emesso dalla Corte di appello di Milano il 10/07/2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 325 cod. proc. pen, art. 100 cod. proc. pen, art. 96 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41823/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso, il ricorso è inammissibile non risultando allegato che al difensore ricorrente sia stata rilasciata anche la procura speciale. Costituisce espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale la regola secondo cui il terzo interessato alla restituzione dei beni in sequestro sta in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28710 del 26/05/2022; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 6, n. 37381 del 29/10/2025, Favorito, non mass.; cfr. anche Sez.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sandra Jasinskaite, nataa Marijampole (Lituania) il 25/01/1983 avverso ordinanza Tribunale di Milano del 22/09/2025; visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso de ll’ Avv. Francesco Vergine; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli. Ricorso trattato de plano RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sandra Jasinskaite, quale terza interessata, ricorreper cassazione avverso l’ordinanza in data 22/09/2025 del Tribunale di Milano che ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di rigetto di restituzione di beni in sequestro ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., emesso dalla Corte di appello di Milano il 10/07/2025.
2. La difesa affida il ricorso a quattro motivi con cui deduce: 2.1. Violazione dell’art. 325 cod. proc. pen. e mancata valutazione della prescrizione; 2.2. Violazione dell’art. 325 cod. proc. pen. Mancanza delle condizioni legittimanti il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della ricorrente quale terza interessata. Sulla intervenuta prescrizione per tutte leipotesi di truffa; 2.3. Violazione dell’art. 325 cod. proc. pen. Mancanza delle condizioni legittimanti il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della ricorrente quale terza interessata, giacché l’ipotizzata associazione per delinquere risulta non produttiva di profitto; 2.4. Violazione dell’art. 325 cod. proc. pen. Sui requisiti di proporzionalità e adeguatezza della misura.
3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile non risultando allegato che al difensore ricorrente sia stata rilasciata anche la procura speciale. Costituisce espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale la regola secondo cui il terzo interessato alla restituzione dei beni in sequestro sta in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28710 del 26/05/2022; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 6, n. 37381 del 29/10/2025, Favorito, non mass.; cfr. anche Sez.
U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli e a., Rv. 260894): sicché deve farsi conseguente applicazione del principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento che neghi la restituzione di beni in sequestro proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, ord. n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729), non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza(Sez. 3, n. 35219 del 24/09/2025, Iavarone).
Quanto ai criteri distintivi tra procura speciale e nomina difensiva, la giurisprudenza di legittimità, da cui il Collegio ritiene di non doversi discostare, delinea precisamente la differenza tra le due figure giuridiche (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01; Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzo, Rv. 259847 - 01), evidenziando che la nomina del difensore prevede formalità riguardanti il momento della presentazione (art. 96 cod. proc. pen.) ma nulla è sancito dalla leggequanto al contenuto, sicché tale atto costituisce un negozio unilaterale di investitura del potere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia e per l'esercizio di tutti e solo dei poteri propri del difensore in quanto tale.
La procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., invece, rientra nello schema negoziale proprio del mandato con il quale il professionista viene incaricato di rappresentare un soggetto nel compimento di specifici atti di cuiè titolare in proprio il conferente la procura stessa, in relazione a un determinato procedimento.
4. L’assenza di un requisito di legittimazione alla proposizione dell’impugnazione consente al Collegio, ai sensi dell’art. 610, comma 5-biscod. proc. pen.,di dichiararne l’inammissibilità de plano.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deci